Art. 19 
Interventi per la promozione nelle PMI della  digitalizzazione  delle
  attivita' e dei processi gestionali, organizzativi e  produttivi  e
  della personalizzazione della produzione  industriale  e  modifiche
  alla legge regionale n. 3/2015 
  1. Al fine di promuovere l'introduzione  nelle  PMI  di  tecnologie
finalizzate alla digitalizzazione  delle  attivita'  e  dei  processi
gestionali, amministrativi, organizzativi e produttivi, al  design  e
alla  personalizzazione  della  produzione  industriale,  alla  legge
regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG  -  Riforma  delle
politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dell'art. 17 le parole «anche al fine  di  favorire
processi di successione nella gestione dell'impresa» sono  sostituite
dalle seguenti: «al fine della trasformazione tecnologica e digitale,
anche per cogliere le opportunita' di mercato  legate  allo  sviluppo
della societa' 5.0 e della silver economy in ambiti come il  turismo,
la   logistica,   la   domotica   e   i    trasporti    intelligenti,
dell'ammodernamento  degli  assetti  gestionali  e  organizzativi  in
relazione all'ottimizzazione dell'introduzione di  nuove  tecnologie,
dello sviluppo  di  strategie  di  servitizzazione,  dell'accesso  ai
mercati finanziari e dei capitali, nonche'  al  fine  di  favorire  i
processi di successione nella  gestione  dell'impresa  e  di  fusione
societaria, e l'introduzione  di  forme  di  responsabilita'  sociale
d'impresa tra cui nuove forme di governance inclusive dei  lavoratori
o nuove forme organizzative, nonche' l'applicazione  delle  modalita'
produttive dell'economia circolare,»; 
    b) il numero 3 della lettera b)  del  comma  1  dell'art.  20  e'
sostituito dal seguente: 
      «3)  la  digitalizzazione   dell'attivita'   e   dei   processi
gestionali,  organizzativi  e  produttivi,  incluso  il  sistema   di
gestione  della   documentazione   tecnico-amministrativa   e   delle
statistiche degli infortuni e delle malattie professionali;»; 
    c) dopo la lettera d) del comma 1 dell'art.  20  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «d-bis)   introduzione   di   tecnologie    finalizzate    alla
personalizzazione della produzione industriale;»; 
    d) la lettera b) del comma 1 dell'art.  26  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «b) sostenere il consolidamento delle piccole e  medie  imprese
in relazione alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
anche per cogliere le opportunita' di mercato  legate  allo  sviluppo
della societa' 5.0 e della silver economy in ambiti come il  turismo,
la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, attraverso: 
      1) investimenti, inclusi l'acquisto di hardware e software, per
l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative; 
      2)  l'acquisizione  di  consulenze  e  servizi  di  avviamento,
formazione,   affiancamento   e   aggiornamento    pertinenti    agli
investimenti di cui al numero 1; 
      3) la realizzazione di iniziative per  l'attuazione  di  misure
che garantiscono la sicurezza sul luogo di lavoro.».