Art. 21 Sostegno alle imprese per la trasformazione digitale 1. Al fine di diffondere le opportunita' di finanziamento pubblico per i progetti di trasformazione digitale delle imprese, l'amministrazione regionale, anche avvalendosi di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, in collaborazione con i parchi scientifici, i cluster regionali e le associazioni di categoria e loro emanazioni, monitora le forme di sostegno previste a livello regionale, nazionale e comunitario al fine di realizzare pacchetti informativi dedicati alle imprese, personalizzati in base agli specifici fabbisogni di settori o tipologie di imprese rilevati dai progetti in corso sul territorio regionale sviluppati dai medesimi parchi scientifici e cluster. 2. Al fine di sostenere la trasformazione digitale delle imprese regionali verso l'applicazione di modelli di business avanzati, l'amministrazione regionale valorizza i progetti che prevedono: a) l'applicazione di strategie di servitizzazione; b) la realizzazione in modalita' open innovation; c) la realizzazione di soluzioni finalizzate a cogliere opportunita' di mercato legate alla prospettiva della societa' 5.0 e della silver economy, in ambito turistico, domotico, logistico e dei trasporti intelligenti; d) la realizzazione tramite l'utilizzo di tecnologie additive; e) l'attivita' di sperimentazione, ricerca applicata e sviluppo, nonche' trasferimento tecnologico, orientati all'utilizzo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nonche' di quelle emergenti, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza gestionale e produttiva e di favorire l'offerta di beni e servizi di nuova generazione. 3. Ai fini di cui al comma 2 l'amministrazione regionale stabilisce nei procedimenti a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, almeno uno dei seguenti criteri di premialita': a) preferenza in graduatoria a parita' di punteggio; b) attribuzione di punteggio aggiuntivo; c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.