Art. 23 
 
                    Misure a sostegno delle KIBS 
 
  1. La regione riconosce l'importanza strategica delle imprese  KIBS
per favorire la transizione del sistema produttivo e, in  particolare
del settore manifatturiero, a  una  produzione  a  piu'  alto  valore
aggiunto. La regione riconosce, altresi', la necessita' di  enucleare
nell'ambito della definizione generale di KIBS, gli specifici criteri
per  individuare  le  KIBS   operanti   sul   territorio   regionale,
valorizzando anche le  start-up  innovative  regionali,  al  fine  di
favorire lo sviluppo delle stesse e delle loro collaborazioni con  le
imprese regionali,  anche  con  particolare  riferimento  al  settore
manifatturiero. 
  2.  Per  la  finalita'  di  cui  al  comma  1  Agenzia   Lavoro   &
SviluppoImpresa realizza, in attuazione dell'art. 30-quater, comma 5,
della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia
di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e
delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e a  valere  sulle
risorse disponibili sul bilancio  dell'Agenzia,  anche  sperimentando
metodologie innovative,  un'analisi  e  uno  studio  di  fattibilita'
contenenti: 
    a) una  proposta  di  criteri  per  l'individuazione  della  piu'
puntuale definizione  delle  imprese  KIBS  operanti  sul  territorio
regionale, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del tessuto
produttivo regionale e di precedenti esperienze applicative a livello
nazionale e internazionale; 
    b)  una  proposta  di  misure  specifiche  che   favoriscano   la
costituzione di  reti  di  trasmissione  della  conoscenza  tra  KIBS
regionali,  imprese  del  territorio  e  centri  di  creazione  della
conoscenza regionali, nazionali e internazionali; 
    c)  una  proposta  di  specifiche  misure   per   la   promozione
dell'utilizzo dei servizi forniti dalle KIBS regionali  per  progetti
di internazionalizzazione o di ampliamento  dell'offerta  commerciale
delle imprese, che prevedano  la  presentazione  e  le  modalita'  di
eventuale revisione e aggiornamento, di un piano economicofinanziario
con la quantificazione degli obiettivi del progetto e la  descrizione
del  ruolo  delle  KIBS  nell'ambito   dello   stesso,   nonche'   la
quantificazione degli obiettivi di crescita dell'impresa. 
  3. In esito all'analisi e allo studio di  fattibilita'  di  cui  al
comma 2, il regolamento di attuazione delle  misure  a  favore  delle
KIBS di cui all'art. 4, comma 2, e' adottato entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  4. Al fine di accompagnare la crescita e lo sviluppo delle  imprese
KIBS,  l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata   a   finanziare
l'attuazione delle misure di cui al comma 2, lettere b) e c).