Art. 23 Misure a sostegno delle KIBS 1. La regione riconosce l'importanza strategica delle imprese KIBS per favorire la transizione del sistema produttivo e, in particolare del settore manifatturiero, a una produzione a piu' alto valore aggiunto. La regione riconosce, altresi', la necessita' di enucleare nell'ambito della definizione generale di KIBS, gli specifici criteri per individuare le KIBS operanti sul territorio regionale, valorizzando anche le start-up innovative regionali, al fine di favorire lo sviluppo delle stesse e delle loro collaborazioni con le imprese regionali, anche con particolare riferimento al settore manifatturiero. 2. Per la finalita' di cui al comma 1 Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa realizza, in attuazione dell'art. 30-quater, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e a valere sulle risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia, anche sperimentando metodologie innovative, un'analisi e uno studio di fattibilita' contenenti: a) una proposta di criteri per l'individuazione della piu' puntuale definizione delle imprese KIBS operanti sul territorio regionale, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del tessuto produttivo regionale e di precedenti esperienze applicative a livello nazionale e internazionale; b) una proposta di misure specifiche che favoriscano la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza tra KIBS regionali, imprese del territorio e centri di creazione della conoscenza regionali, nazionali e internazionali; c) una proposta di specifiche misure per la promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle KIBS regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese, che prevedano la presentazione e le modalita' di eventuale revisione e aggiornamento, di un piano economicofinanziario con la quantificazione degli obiettivi del progetto e la descrizione del ruolo delle KIBS nell'ambito dello stesso, nonche' la quantificazione degli obiettivi di crescita dell'impresa. 3. In esito all'analisi e allo studio di fattibilita' di cui al comma 2, il regolamento di attuazione delle misure a favore delle KIBS di cui all'art. 4, comma 2, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Al fine di accompagnare la crescita e lo sviluppo delle imprese KIBS, l'amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare l'attuazione delle misure di cui al comma 2, lettere b) e c).