Art. 24 
 
             Progetti di open technology per le imprese 
 
  1.  Al  fine  di  sviluppare  l'industria   4.0   l'amministrazione
regionale e' autorizzata a concedere un contributo al COMET S.c.r.l.,
nel rispetto della normativa in materia di aiuti  di  Stato,  per  la
realizzazione, in collaborazione con  il  DITEDI  -  Distretto  delle
tecnologie digitali, di progetti di  Open  technology  finalizzati  a
mettere a disposizione di gruppi composti da  almeno  cinque  aziende
tra cui  almeno  tre  PMI,  macchinari  e  strumenti  afferenti  alla
sperimentazione  condivisa  di  tecnologie  abilitanti  ed  emergenti
orientate all'industria 4.0 non ancora diffuse nel tessuto produttivo
regionale, di elevato potenziale impatto sulla  competitivita'  e  la
digitalizzazione di imprese afferenti a diversi  settori,  anche  con
riferimento alle potenzialita' della filiera del vetro  e  anche  con
ricadute sugli enti della pubblica amministrazione. 
  2. I progetti devono prevedere: 
    a) il cofinanziamento da parte delle aziende partecipanti; 
    b) il coinvolgimento di almeno un parco scientifico e tecnologico
regionale, eventualmente come ospitante la tecnologia e per creare le
opportune reti e sinergie anche con progettualita' in corso,  nonche'
il coinvolgimento del sistema della formazione tramite universita'  o
istituti tecnici superiori; 
    c) l'impegno da parte dei partecipanti a condividere i  risultati
dell'utilizzo  e  delle   sperimentazioni   effettuate,   nonche'   a
diffonderli  presso  almeno  dieci  ulteriori  aziende  per  ciascuna
azienda partecipante; 
    d) l'impegno da parte dei partecipanti a realizzare  il  progetto
valorizzandone e sviluppandone le potenzialita' anche  in  chiave  di
attrazione di nuovi investimenti e competenze negli ambiti prioritari
di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le  attivita'
di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa; 
  3. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso, previa acquisizione
del parere da parte  del  Comitato  tecnico  di  valutazione  di  cui
all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina
generale in materia di innovazione, ricerca  scientifica  e  sviluppo
tecnologico), nel rispetto di quanto previsto dal  Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19 di cui alla  comunicazione  della  Commissione
europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche,
e successivamente, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013,  o
nel rispetto dell'art. 27 del regolamento (UE) 651/2014, nella misura
del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 
  4. La domanda relativa alla progettualita' di cui  al  comma  2  e'
presentata dal COMET, entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  alla
Direzione centrale competente in  materia  di  attivita'  produttive,
corredata del progetto con gli interventi programmati e il preventivo
di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti  le  modalita'
di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.