Art. 10 
 
                     Volontari per la sicurezza 
 
  1. Al fine di favorire il rispetto della legalita' e migliorare  la
qualita' della convivenza civile, la Regione promuove l'impiego delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni, ivi comprese  le
associazioni d'arma e le associazioni delle  Forze  dell'ordine,  nel
rispetto delle leggi statali e regionali in materia. 
  2. La Regione individua nel 5 dicembre, Giornata internazionale del
volontariato, la data per celebrare,  a  cura  delle  amministrazioni
locali, la «Giornata regionale dei volontari per la sicurezza», quale
occasione per la valorizzazione e la promozione  delle  attivita'  di
cui al comma 1. 
  3. L'impiego dei volontari, che operano sotto la vigilanza e  sulla
base delle  indicazioni  del  comandante  o  del  responsabile  della
polizia locale, e'  volto  ad  assicurare  una  presenza  attiva  sul
territorio finalizzata a fornire assistenza alla  cittadinanza  anche
in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi. 
  4. Il comandante del Corpo o responsabile del Servizio  di  polizia
locale predispone giornalmente, in caso di impiego,  il  piano  delle
attivita', con i nomi dei volontari, i compiti e luoghi d'impiego,  e
lo tiene a disposizione  dell'autorita'  di  pubblica  sicurezza  per
almeno un anno. 
  5. Al fine di assicurare uniformita' sul territorio  regionale,  la
Regione,  nel  rispetto  delle  leggi  dello  Stato,  individua   con
regolamento  i  requisiti  e  i  compiti  demandati   ai   volontari,
specificando: 
    a) le modalita' esecutive del servizio svolto; 
    b) le  dotazioni  obbligatorie  e  i  dispositivi  di  protezione
individuale di cui il personale volontario e' fornito; 
    c) la formazione necessaria per l'acquisizione  delle  competenze
individuali o delle abilitazioni richieste; 
    d) la copertura assicurativa da garantire per  l'esercizio  delle
attivita'. 
  6. I volontari che superano i  corsi  formativi  organizzati  dagli
enti locali sono  iscritti  in  un  elenco  regionale  articolato  su
sezioni comunali, tenuto presso la struttura regionale competente  in
materia di polizia locale.  Con  lo  stesso  regolamento  di  cui  al
comma 5, sono disciplinate le modalita'  di  tenuta  e  aggiornamento
dell'elenco dei volontari per la sicurezza, nonche' le  procedure  di
iscrizione e le cause e modalita' di cancellazione. 
  7. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  al
volontariato di protezione civile di  cui  alla  legge  regionale  n.
64/1986.