Art. 10 Volontari per la sicurezza 1. Al fine di favorire il rispetto della legalita' e migliorare la qualita' della convivenza civile, la Regione promuove l'impiego delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, ivi comprese le associazioni d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine, nel rispetto delle leggi statali e regionali in materia. 2. La Regione individua nel 5 dicembre, Giornata internazionale del volontariato, la data per celebrare, a cura delle amministrazioni locali, la «Giornata regionale dei volontari per la sicurezza», quale occasione per la valorizzazione e la promozione delle attivita' di cui al comma 1. 3. L'impiego dei volontari, che operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante o del responsabile della polizia locale, e' volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi. 4. Il comandante del Corpo o responsabile del Servizio di polizia locale predispone giornalmente, in caso di impiego, il piano delle attivita', con i nomi dei volontari, i compiti e luoghi d'impiego, e lo tiene a disposizione dell'autorita' di pubblica sicurezza per almeno un anno. 5. Al fine di assicurare uniformita' sul territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, individua con regolamento i requisiti e i compiti demandati ai volontari, specificando: a) le modalita' esecutive del servizio svolto; b) le dotazioni obbligatorie e i dispositivi di protezione individuale di cui il personale volontario e' fornito; c) la formazione necessaria per l'acquisizione delle competenze individuali o delle abilitazioni richieste; d) la copertura assicurativa da garantire per l'esercizio delle attivita'. 6. I volontari che superano i corsi formativi organizzati dagli enti locali sono iscritti in un elenco regionale articolato su sezioni comunali, tenuto presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale. Con lo stesso regolamento di cui al comma 5, sono disciplinate le modalita' di tenuta e aggiornamento dell'elenco dei volontari per la sicurezza, nonche' le procedure di iscrizione e le cause e modalita' di cancellazione. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale n. 64/1986.