Art. 9 Soggetti della sicurezza partecipata 1. La Regione riconosce il ruolo delle comunita' locali per la sicurezza del territorio e a tal fine sostiene nell'ambito degli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettere k) e l), iniziative di partecipazione realizzate tramite i volontari per la sicurezza di cui all'art. 10, i gruppi di vicinato e i gruppi di cittadinanza attiva comunque denominati di cui all'art. 11, con l'obiettivo di promuovere il rispetto della legalita' e l'educazione civica. 2. In nessun caso dette attivita' possono essere realizzate in sostituzione dell'attivita' di vigilanza o presidio di competenza della polizia locale.