Art. 9 
 
                Soggetti della sicurezza partecipata 
 
  1. La Regione riconosce il ruolo  delle  comunita'  locali  per  la
sicurezza del territorio e a  tal  fine  sostiene  nell'ambito  degli
interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettere k) e l), iniziative di
partecipazione realizzate tramite i volontari per la sicurezza di cui
all'art. 10, i gruppi di vicinato e i gruppi di  cittadinanza  attiva
comunque denominati di cui all'art. 11, con l'obiettivo di promuovere
il rispetto della legalita' e l'educazione civica. 
  2. In nessun caso dette  attivita'  possono  essere  realizzate  in
sostituzione dell'attivita' di vigilanza  o  presidio  di  competenza
della polizia locale.