Art. 15 
 
Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per
  investimenti. Modificazioni alle leggi regionali 2 agosto 2016,  n.
  16, e 24 dicembre 2018, n. 12 
 
  1. La spesa sanitaria di parte corrente  oggetto  di  trasferimento
annuale all'Azienda  regionale  sanitaria  USL  della  valle  d'Aosta
(Azienda USL) e' determinata  per  il  triennio  2020/2022,  in  euro
262.877.967,45 per l'anno 2020, in  euro  263.222.633,69  per  l'anno
2021 e in euro 263.254.633,69 per l'anno 2022 ed e' cosi' ripartita: 
    a) spesa sanitaria corrente  per  il  finanziamento  dei  livelli
essenziali di assistenza (LEA); 
    b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli  di
assistenza sanitaria superiori ai LEA; 
    c) spesa per la corresponsione delle borse di studio, ordinarie e
aggiuntive, ai medici iscritti al corso di  formazione  specifica  in
medicina generale di cui all'art. 10, comma 1, della legge  regionale
31  luglio  2017,  n.  11  (Disposizioni  in  materia  di  formazione
specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di  laureati  non
medici di area sanitaria, nonche' di formazione universitaria per  le
professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi  regionali  31  agosto
1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6). 
  2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a),  e'  determinato
in euro 261.030.467,45 per l'anno 2020, in  euro  261.335.133,69  per
l'anno 2021 e in euro 261.335.133,69 per l'anno 2022 (Programma 13.01
- Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per
la garanzia dei LEA), di cui: 
    a) euro 4.678.702,94  per  l'anno  2020,  euro  5.083.369,18  per
l'anno 2021 e euro 5.083.369,18 per l'anno  2022,  destinati  in  via
esclusiva e vincolata al  finanziamento  da  parte  dell'Azienda  USL
degli accantonamenti per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
per il personale dipendente e convenzionato; 
    b) euro 7.500.000, per ciascun anno del triennio  2020/2022,  per
il saldo degli oneri di mobilita' sanitaria; 
    c) euro 1.000.000,  per  ciascun  anno  del  triennio  2020/2022,
destinati in via esclusiva e vincolata alla compensazione dei mancati
introiti  derivanti  dall'adozione  di  misure  di  revisione   delle
modalita' di compartecipazione  alla  spesa  sanitaria  regionale  da
parte dei cittadini. 
  3. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b),  e'  determinato
in euro 1.279.500 per l'anno 2020, in euro 1.319.500 per l'anno  2021
e in euro 1.319.500 per  l'anno  2022  (Programma  13.02  -  Servizio
sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente  per  livelli
di assistenza superiori ai LEA). 
  4. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera c),  e'  determinato
in euro 568.000 per l'anno 2020, in euro 568.000 per l'anno 2021 e in
euro 600.000 per l'anno 2022 ed  e'  destinato  in  via  esclusiva  e
vincolata al finanziamento da  parte  dell'Azienda  USL  degli  oneri
derivanti dalla corresponsione delle borse  di  studio,  ordinarie  e
aggiuntive, ai medici iscritti al corso di  formazione  specifica  in
medicina generale  (Programma  13.07 -  Ulteriori  spese  in  materia
sanitaria). 
  5. A integrazione dei trasferimenti di cui al comma 1,  la  regione
trasferisce all'Azienda USL le somme introitate a titolo di  pay-back
derivanti dal recupero di somme a carico delle aziende farmaceutiche,
stimate in euro 900.000 per ciascun anno del triennio 2020/2022. 
  6. In relazione a quanto disposto  dall'art.  64,  comma  2,  primo
periodo, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio 2017(Definizione e aggiornamento dei  livelli  essenziali  di
assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502), all'entrata in vigore delle  disposizioni  in
materia di specialistica ambulatoriale di cui agli articoli 15 e 16 e
relativi allegati  del  medesimo  decreto,  la  Giunta  regionale  e'
autorizzata ad apportare,  con  propria  deliberazione,  su  proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  sanita',   di
concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio,
le conseguenti variazioni di bilancio tra i programmi 13.01 e 13.02. 
  7.  La  giunta  regionale,  a  decorrere  dall'anno  2020,   previa
variazione di bilancio, e'  autorizzata  a  utilizzare,  con  propria
deliberazione su  proposta  dell'assessore  regionale  competente  in
materia di sanita', le  economie  conseguenti  alla  definizione  dei
saldi degli oneri di mobilita' sanitaria di cui al comma  2,  per  il
finanziamento dei LEA di cui al comma 1, lettera a). 
  8. La regione puo' trasferire  all'Azienda  USL  le  somme  versate
dallo Stato, da enti o  da  aziende  in  attuazione  di  disposizioni
statali finalizzate  al  contenimento  della  spesa  sanitaria  o  al
finanziamento di specifiche iniziative e attivita'. A  tal  fine,  la
giunta  regionale  e'   autorizzata   ad   apportare,   con   propria
deliberazione, su proposta  dell'assessore  regionale  competente  in
materia di sanita', di concerto con l'assessore regionale  competente
in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  9. Al fine di assicurare  la  corretta  e  appropriata  allocazione
delle risorse nel limite del finanziamento di  cui  al  comma  1,  la
giunta regionale, con  propria  deliberazione,  impartisce  direttive
all'Azienda USL in ordine alle specifiche misure da adottare  per  il
contenimento e  la  razionalizzazione  delle  spese  di  personale  a
qualsivoglia titolo impiegato nell'Azienda USL, ivi  compreso  quello
convenzionato. 
  10. Il comma 10 dell'art. 12  della  legge  regionale  24  dicembre
2018,  n.  12  (Legge  di  stabilita'  regionale  per   il   triennio
2019/2021), e' sostituito dal seguente: 
    «10. A decorrere dall'anno 2020, le risorse aggiuntive  regionali
(RAR), ricomprese nel finanziamento di cui al comma  1,  lettera  a),
annualmente destinate al personale di livello dirigenziale dipendente
dall'Azienda  USL,  determinate  in  euro  1.520.000  all'anno,  sono
stabilmente consolidate, in deroga al limite posto dall'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75  (Modifiche  e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ai  sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r),
s)  e  z),  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e in  relazione  a
quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, della  legge  23  dicembre
1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),  a
finanziare il Fondo  per  la  retribuzione  di  risultato  e  per  la
qualita' della prestazione individuale di cui ai contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al  personale  di  livello  dirigenziale
dell'area sanita' e sono corrisposte secondo  le  modalita'  previste
dal medesimo Fondo. Le medesime risorse sono  distribuite  nei  Fondi
delle diverse aree  dirigenziali,  proporzionalmente  al  numero  dei
dipendenti a tempo indeterminato presenti in ciascuna area alla  data
del 1° gennaio 2020.». 
  11. I commi 11 e 12 dell'art. 12 della legge regionale  n.  12/2018
sono abrogati. 
  12. La spesa per investimenti in ambito sanitario e' determinata in
euro 13.081.164,17 per l'anno 2020, in euro 9.696.716,63  per  l'anno
2021 e in euro 6.650.000 per l'anno 2022, di  cui  euro  5.431.164,17
per l'anno 2020 ed euro 3.846.716,63 per  l'anno  2021  a  valere  su
fondi statali (Programma  13.05  -  Servizio  sanitario  regionale  -
investimenti  sanitari  -  parz.).  I  predetti   stanziamenti   sono
assegnati e trasferiti all'Azienda USL sulla base del piano triennale
degli investimenti, dalla stessa predisposto ai sensi della normativa
vigente.