Art. 15 Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti. Modificazioni alle leggi regionali 2 agosto 2016, n. 16, e 24 dicembre 2018, n. 12 1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda regionale sanitaria USL della valle d'Aosta (Azienda USL) e' determinata per il triennio 2020/2022, in euro 262.877.967,45 per l'anno 2020, in euro 263.222.633,69 per l'anno 2021 e in euro 263.254.633,69 per l'anno 2022 ed e' cosi' ripartita: a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA); b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA; c) spesa per la corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonche' di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6). 2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), e' determinato in euro 261.030.467,45 per l'anno 2020, in euro 261.335.133,69 per l'anno 2021 e in euro 261.335.133,69 per l'anno 2022 (Programma 13.01 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), di cui: a) euro 4.678.702,94 per l'anno 2020, euro 5.083.369,18 per l'anno 2021 e euro 5.083.369,18 per l'anno 2022, destinati in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli accantonamenti per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente e convenzionato; b) euro 7.500.000, per ciascun anno del triennio 2020/2022, per il saldo degli oneri di mobilita' sanitaria; c) euro 1.000.000, per ciascun anno del triennio 2020/2022, destinati in via esclusiva e vincolata alla compensazione dei mancati introiti derivanti dall'adozione di misure di revisione delle modalita' di compartecipazione alla spesa sanitaria regionale da parte dei cittadini. 3. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), e' determinato in euro 1.279.500 per l'anno 2020, in euro 1.319.500 per l'anno 2021 e in euro 1.319.500 per l'anno 2022 (Programma 13.02 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA). 4. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera c), e' determinato in euro 568.000 per l'anno 2020, in euro 568.000 per l'anno 2021 e in euro 600.000 per l'anno 2022 ed e' destinato in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli oneri derivanti dalla corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale (Programma 13.07 - Ulteriori spese in materia sanitaria). 5. A integrazione dei trasferimenti di cui al comma 1, la regione trasferisce all'Azienda USL le somme introitate a titolo di pay-back derivanti dal recupero di somme a carico delle aziende farmaceutiche, stimate in euro 900.000 per ciascun anno del triennio 2020/2022. 6. In relazione a quanto disposto dall'art. 64, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017(Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati del medesimo decreto, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanita', di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le conseguenti variazioni di bilancio tra i programmi 13.01 e 13.02. 7. La giunta regionale, a decorrere dall'anno 2020, previa variazione di bilancio, e' autorizzata a utilizzare, con propria deliberazione su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanita', le economie conseguenti alla definizione dei saldi degli oneri di mobilita' sanitaria di cui al comma 2, per il finanziamento dei LEA di cui al comma 1, lettera a). 8. La regione puo' trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attivita'. A tal fine, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanita', di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. 9. Al fine di assicurare la corretta e appropriata allocazione delle risorse nel limite del finanziamento di cui al comma 1, la giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce direttive all'Azienda USL in ordine alle specifiche misure da adottare per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di personale a qualsivoglia titolo impiegato nell'Azienda USL, ivi compreso quello convenzionato. 10. Il comma 10 dell'art. 12 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilita' regionale per il triennio 2019/2021), e' sostituito dal seguente: «10. A decorrere dall'anno 2020, le risorse aggiuntive regionali (RAR), ricomprese nel finanziamento di cui al comma 1, lettera a), annualmente destinate al personale di livello dirigenziale dipendente dall'Azienda USL, determinate in euro 1.520.000 all'anno, sono stabilmente consolidate, in deroga al limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e in relazione a quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), a finanziare il Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualita' della prestazione individuale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale di livello dirigenziale dell'area sanita' e sono corrisposte secondo le modalita' previste dal medesimo Fondo. Le medesime risorse sono distribuite nei Fondi delle diverse aree dirigenziali, proporzionalmente al numero dei dipendenti a tempo indeterminato presenti in ciascuna area alla data del 1° gennaio 2020.». 11. I commi 11 e 12 dell'art. 12 della legge regionale n. 12/2018 sono abrogati. 12. La spesa per investimenti in ambito sanitario e' determinata in euro 13.081.164,17 per l'anno 2020, in euro 9.696.716,63 per l'anno 2021 e in euro 6.650.000 per l'anno 2022, di cui euro 5.431.164,17 per l'anno 2020 ed euro 3.846.716,63 per l'anno 2021 a valere su fondi statali (Programma 13.05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari - parz.). I predetti stanziamenti sono assegnati e trasferiti all'Azienda USL sulla base del piano triennale degli investimenti, dalla stessa predisposto ai sensi della normativa vigente.