Art. 16 Disposizioni in materia di organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 1. All'art. 23 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, la regione provvede al finanziamento dell'esecuzione dei lavori, dell'acquisizione degli elementi di arredo e delle attrezzature e degli afferenti oneri dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla struttura polifunzionale sita nel Comune di Morgex, nella quale ospitare una struttura socio-assistenziale residenziale per anziani, alla cui gestione provvede l'Unite' des Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc, con le modalita' stabilite in apposito accordo di programma tra la regione, la predetta Unite' e il Comune di Morgex.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia socio-sanitaria provvede alla liquidazione delle spese sostenute su presentazione, da parte del Comune di Morgex o dell'Unite' des Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc, incaricati della realizzazione delle opere con le modalita' stabilite in apposito accordo di programma, di regolari stati d'avanzamento dei lavori, corredati dei relativi documenti di contabilita', in conformita' alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.»; c) dopo il comma 3, come sostituito dalla lettera b), e' inserito il seguente: «3-bis. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia socio-sanitaria provvede alla liquidazione delle spese sostenute per l'acquisizione degli elementi di arredo e delle attrezzature su presentazione, da parte dell'Unite' des Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc, della documentazione idonea ad attestare la spesa sostenuta.».