Art. 17 
 
Interventi economici di sostegno e promozione sociale.  Modificazione
  alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della  legge  regionale  23  luglio
2010, n. 23 (Testo  unico  in  materia  di  interventi  economici  di
sostegno e promozione sociale. Abrogazione di  leggi  regionali),  e'
inserito il seguente: 
    «2-bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi  a
soggetti residenti nel territorio regionale per periodi  inferiori  a
quelli previsti dal comma 2, in presenza di progetti  di  inserimento
basati  sulla  segnalazione,  da  parte   dei   servizi   sociali   o
socio-sanitari e del dirigente della struttura  regionale  competente
in materia di politiche per la famiglia, di situazioni caratterizzate
dall'assenza o  dall'inadeguatezza  di  reti  familiari  e  di  altre
risorse   tali   da   rendere   l'istituzionalizzazione   priva    di
alternative.». 
  2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1  e'  determinato
in  euro  25.000  a  decorrere  dall'anno  2020  ed   e'   ricompreso
nell'autorizzazione complessiva della  legge  regionale  n.  23/2010,
come determinata dall'allegato 2 (Programma 12.03  -  Interventi  per
gli anziani - parz.).