Art. 17 Interventi economici di sostegno e promozione sociale. Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), e' inserito il seguente: «2-bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti residenti nel territorio regionale per periodi inferiori a quelli previsti dal comma 2, in presenza di progetti di inserimento basati sulla segnalazione, da parte dei servizi sociali o socio-sanitari e del dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia, di situazioni caratterizzate dall'assenza o dall'inadeguatezza di reti familiari e di altre risorse tali da rendere l'istituzionalizzazione priva di alternative.». 2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 e' determinato in euro 25.000 a decorrere dall'anno 2020 ed e' ricompreso nell'autorizzazione complessiva della legge regionale n. 23/2010, come determinata dall'allegato 2 (Programma 12.03 - Interventi per gli anziani - parz.).