Art. 30 
 
 Iniziative dirette a diffondere la cultura per la parita' di genere 
 
  1. L'Amministrazione regionale,  al  fine  di  dare  attuazione  ai
principi di cui all'art. 29, realizza, anche attraverso l'utilizzo di
fondi nazionali  o  comunitari  e  anche  in  convenzione  con  altri
soggetti portatori di interesse, proprie iniziative e  sostiene,  con
contributi economici, progetti diretti a diffondere e  sensibilizzare
la cultura per la parita' di genere e a promuovere la  partecipazione
paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita  economica
e sociale. 
  2. I progetti di cui al comma 1 sono promossi  e  gestiti  da  enti
pubblici, dagli enti del Terzo settore di cui all' art. 4 del decreto
legislativo n. 117/2017, che abbiano tra i loro  scopi  statutari  la
promozione della parita' di  genere  e  il  sostegno  all'occupazione
femminile e dalle organizzazioni sindacali e datoriali. 
  3. Con regolamento regionale sono determinati criteri  e  modalita'
generali riguardanti la concessione di contributi per i  progetti  di
cui al comma 1, i requisiti  dei  beneficiari,  nonche'  i  contenuti
degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in particolare in
base  a  indirizzi  della  Giunta  regionale,  gli  ambiti   tematici
specifici dei progetti e le corrispondenti natura  e  caratteristiche
dei beneficiari.