Art. 26 Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 5/2018 1. L'articolo 19 della legge regionale 5/2018 e' sostituito dal seguente: «Art. 19 (Abbattimento o ritrovamento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilita' materiale di fauna selvatica. Riconoscimento dell'attivita' dei centri di recupero degli animali selvatici). - 1. Le province e la Citta' metropolitana di Torino autorizzano, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette. Vengono riconosciuti a tal fine i centri di recupero gia' operanti sul territorio regionale, denominati Centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) e coordinati in rete regionale. 2. Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatte fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o viene nella disponibilita' di fauna selvatica morta, o di parti di essa, ne da' comunicazione nel piu' breve tempo possibile al Comune di residenza o a quello in cui e' avvenuto il fatto. 3. I comuni che hanno ricevuto la comunicazione del rinvenimento di fauna selvatica morta o parti di essa provvedono ad assegnare l'esemplare ad una destinazione di pubblica utilita'. Tali enti provvedono, altresi', alla destinazione o smaltimento della carcassa. 4. Nel caso di fauna selvatica rinvenuta viva i comuni, gli ATC, i CA, le province e la Citta' metropolitana di Torino provvedono a destinare, previa stipula di apposita convenzione, l'esemplare ad un CRAS, se l'animale rinvenuto appartiene a specie protetta e' obbligatorio segnalarne il ritrovamento alla Regione. 5. I CRAS comunicano, con cadenza settimanale ai comuni, agli ATC, ai CA, alle province o alla Citta' metropolitana di Torino gli animali ritirati presso il centro in tale periodo di tempo. 6. I CRAS possono coinvolgere per le proprie attivita' personale volontario, a titolo gratuito. 7. I comuni e le unioni di comuni, gli ATC, i CA, le province e la Citta' metropolitana di Torino stipulano con i CRAS facenti parte della rete regionale apposita convenzione per i servizi resi, prevedendo relativi rimborsi economici per l'attivita' di recupero, la cura e la stabulazione degli animali in degenza. La Regione sostiene annualmente parte delle spese dei CRAS facenti parte della rete regionale. 8. La Regione provvede a promuovere presso gli enti locali la possibilita' di stipulare convenzioni con i CRAS facenti parte della rete regionale.».