Art. 27 Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 5/2018 1. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 5/2018 e' sostituito dal seguente: «5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Citta' metropolitana di Torino si avvalgono, oltre che dei soggetti previsti dall'articolo 19 della legge 157/1992, anche delle guardie venatorie volontarie e di cacciatori che abbiano acquisito una formazione specifica.». 2. Il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 5/2018 e' sostituito dal seguente: «6. Per le azioni di controllo delle specie di fauna selvatica all'interno delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, le province e la Citta' metropolitana di Torino autorizzano il concessionario che si avvale dei soggetti di cui al comma 5.».