Art. 28 Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 5/2018 1. Dopo la lettera gg) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 5/2018 e' aggiunta la seguente: «gg-bis) la ricerca e la raccolta dei palchi dei cervidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo. La raccolta e' consentita a far data dal 1° aprile, secondo specifica regolamentazione, ai soggetti autorizzati dai comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli enti di gestione delle aree protette.».