Art. 29 Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 5/2018 1. Dopo la lettera vv) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 5/2018 e' inserita la seguente: «vv-bis) raccolta dei palchi dei cervidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1200,00; per la raccolta nel periodo successivo al 31 marzo, senza la prescritta autorizzazione, la sanzione e' ridotta da euro 100,00 a euro 600,00;».