Art. 30 Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 5/2018 1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 5/2018 sono sostituite dalle seguenti: «a) la prevenzione ed il risarcimento da parte delle province e della Citta' metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992 e le loro perizie; b) la prevenzione ed il risarcimento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992 e le loro perizie;». 2. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 5/2018 e' aggiunta la seguente: «g-bis) contributi regionali per il sostegno delle spese ordinarie dei CRAS facenti parte della rete regionale.».