Art. 11 
 
               Comitato regionale per il monitoraggio 
                      della qualita' del lavoro 
 
  1. E'  istituito,  presso  la  struttura  regionale  competente  in
materia di lavoro, il Comitato regionale per  il  monitoraggio  della
qualita' del lavoro, di seguito denominato Comitato, con funzioni  di
monitoraggio e di promozione  dei  principi  di  qualita',  tutela  e
sicurezza del lavoro nei contratti  pubblici  di  cui  alla  presente
legge.