Art. 11 Comitato regionale per il monitoraggio della qualita' del lavoro 1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di lavoro, il Comitato regionale per il monitoraggio della qualita' del lavoro, di seguito denominato Comitato, con funzioni di monitoraggio e di promozione dei principi di qualita', tutela e sicurezza del lavoro nei contratti pubblici di cui alla presente legge.