Art. 12 
 
                 Composizione e compiti del Comitato 
 
  1. Il Comitato e'  costituito  con  decreto  del  Presidente  della
Regione, i suoi componenti  durano  in  carica  quattro  anni  ed  e'
composto da: 
    a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo
delegato, che lo presiede; 
    b) il Direttore della struttura regionale competente  in  materia
di lavoro o un suo delegato; 
    c) il dirigente competente in materia di sicurezza sul lavoro; 
    d)  quattro   rappresentanti   designati   dalle   organizzazioni
sindacali piu' rappresentative a livello regionale; 
    e)  quattro   rappresentanti   designati   dalle   organizzazioni
datoriali piu' rappresentative a livello regionale; 
    f)  un  rappresentante  delle  Camere  di  commercio  del   Lazio
individuato  dall'Unione  regionale  delle   Camere   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura del Lazio  (Unioncamere  Lazio),
previa intesa con il medesimo ente; 
    g) un rappresentante delle aziende sanitarie della Regione Lazio,
designato dal Direttore della direzione competente. 
  2. Il Comitato si  riunisce  con  cadenza  semestrale  e  alle  sue
riunioni possono essere invitati  a  partecipare  i  dirigenti  delle
strutture  organizzative  regionali  o  degli  altri  enti   di   cui
all'articolo 2, o loro delegati, al fine di  fornire  informazioni  e
chiarimenti nell'ambito  di  specifiche  competenze  riferibili  alle
procedure di appalto o di concessione di cui alla presente legge. 
  3. In presenza di appalti di particolare rilevanza economica  e  su
richiesta di almeno tre componenti, il Comitato puo'  riunirsi  anche
con cadenza ulteriore a quanto previsto al comma 2. 
  4. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti: 
    a) acquisire informazioni  e  dati  relativi  alle  procedure  di
appalto  o  di  concessione  per  il  monitoraggio   sulla   corretta
applicazione della  presente  legge,  anche  ai  fini  di  monitorare
l'utilizzo del subappalto da parte dell'aggiudicatario nei  contratti
di appalto di cui all'articolo 2; 
    b) predisporre annualmente un rapporto di sintesi sui dati e  gli
elementi raccolti ai sensi della lettera a), con particolare riguardo
agli appalti ad alta intensita' di manodopera, evidenziando eventuali
scostamenti del costo della  manodopera,  anche  con  riferimento  al
costo  desunto  dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  di
comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente
piu' rappresentative e dagli  accordi  territoriali  di  riferimento,
compresi quelli aziendali; 
    c) redigere un report annuale sul modello di organizzazione e  di
gestione della sicurezza nell'impresa i cui risultati sono  trasmessi
al Comitato  regionale  di  coordinamento  in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.
81/2008; 
    d) elaborare atti di indirizzo,  da  sottoporre  all'approvazione
della  Giunta  regionale,  finalizzati   a   formulare   proposte   e
orientamenti operativi al fine del coordinamento delle procedure e di
mettere in rete le attivita' delle stazioni appaltanti in materia  di
promozione della  qualita'  e  stabilita'  del  lavoro  di  cui  alla
presente legge. 
  5. Il rapporto di sintesi  di  cui  al  comma  4,  lettera  b),  e'
trasmesso,  a  cura  del  Comitato,  al  Direttore  della   struttura
regionale con funzioni di centrale acquisti di beni e servizi. 
  6. Il  rapporto  di  sintesi  e  il  report  di  cui  al  comma  4,
rispettivamente,  lettere  b)  e  c),  sono   pubblicati   sul   sito
istituzionale della Regione. 
  7. Nello svolgimento dei propri compiti il Comitato puo'  avvalersi
delle informazioni e dei chiarimenti forniti, ai sensi del  comma  2,
dalle  strutture  competenti  di  volta  in  volta   in   riferimento
all'oggetto dell'appalto o della concessione. 
  8. La  partecipazione  dei  membri  del  Comitato  e  di  eventuali
soggetti esterni ai sensi del comma 2 non comporta oneri aggiuntivi a
carico del bilancio regionale, in quanto avviene a  titolo  gratuito,
senza  la  corresponsione  di  emolumenti,  compensi,  indennita'   o
rimborsi di spese comunque denominati. 
  9. La Giunta regionale,  con  propria  deliberazione  da  adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, disciplina le modalita' operative e di gestione del Comitato.