Art. 12 Composizione e compiti del Comitato 1. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Regione, i suoi componenti durano in carica quattro anni ed e' composto da: a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato, che lo presiede; b) il Direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato; c) il dirigente competente in materia di sicurezza sul lavoro; d) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello regionale; e) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni datoriali piu' rappresentative a livello regionale; f) un rappresentante delle Camere di commercio del Lazio individuato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Lazio (Unioncamere Lazio), previa intesa con il medesimo ente; g) un rappresentante delle aziende sanitarie della Regione Lazio, designato dal Direttore della direzione competente. 2. Il Comitato si riunisce con cadenza semestrale e alle sue riunioni possono essere invitati a partecipare i dirigenti delle strutture organizzative regionali o degli altri enti di cui all'articolo 2, o loro delegati, al fine di fornire informazioni e chiarimenti nell'ambito di specifiche competenze riferibili alle procedure di appalto o di concessione di cui alla presente legge. 3. In presenza di appalti di particolare rilevanza economica e su richiesta di almeno tre componenti, il Comitato puo' riunirsi anche con cadenza ulteriore a quanto previsto al comma 2. 4. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti: a) acquisire informazioni e dati relativi alle procedure di appalto o di concessione per il monitoraggio sulla corretta applicazione della presente legge, anche ai fini di monitorare l'utilizzo del subappalto da parte dell'aggiudicatario nei contratti di appalto di cui all'articolo 2; b) predisporre annualmente un rapporto di sintesi sui dati e gli elementi raccolti ai sensi della lettera a), con particolare riguardo agli appalti ad alta intensita' di manodopera, evidenziando eventuali scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente piu' rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali; c) redigere un report annuale sul modello di organizzazione e di gestione della sicurezza nell'impresa i cui risultati sono trasmessi al Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81/2008; d) elaborare atti di indirizzo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, finalizzati a formulare proposte e orientamenti operativi al fine del coordinamento delle procedure e di mettere in rete le attivita' delle stazioni appaltanti in materia di promozione della qualita' e stabilita' del lavoro di cui alla presente legge. 5. Il rapporto di sintesi di cui al comma 4, lettera b), e' trasmesso, a cura del Comitato, al Direttore della struttura regionale con funzioni di centrale acquisti di beni e servizi. 6. Il rapporto di sintesi e il report di cui al comma 4, rispettivamente, lettere b) e c), sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione. 7. Nello svolgimento dei propri compiti il Comitato puo' avvalersi delle informazioni e dei chiarimenti forniti, ai sensi del comma 2, dalle strutture competenti di volta in volta in riferimento all'oggetto dell'appalto o della concessione. 8. La partecipazione dei membri del Comitato e di eventuali soggetti esterni ai sensi del comma 2 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto avviene a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. 9. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalita' operative e di gestione del Comitato.