Art. 39 
 
            Autorizzazione all'acquisto di un maso chiuso 
 
  1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
    Art. 6-bis (Autorizzazione all'acquisto di un maso chiuso). -  1.
Per mantenere vitale la comunita' agricola e raggiungere  l'obiettivo
che i masi chiusi  siano  abitati  e  coltivati  prevalentemente  dai
rispettivi proprietari e proprietarie, l'acquisto  della  proprieta',
della comproprieta' o del diritto di usufrutto su un maso chiuso  per
atto tra vivi e' autorizzato dalla  commissione  locale  per  i  masi
chiusi, previa verifica dei requisiti stabiliti al comma 2. 
  2.  L'autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  e'   concessa,   se
l'acquirente al momento dell'acquisto e' un  coltivatore  diretto/una
coltivatrice  diretta,   oppure   si   dedica   professionalmente   a
un'attivita' agricola o dimostra di avere  una  pregressa  esperienza
professionale in agricoltura. L'acquirente  deve  inoltre  essere  in
possesso di un titolo di studio, di un diploma o di un  attestato  di
frequenza ad un corso di formazione  per  giovani  agricoltori,  come
determinato dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 49. 
  3. I requisiti  soggettivi  possono  essere  comprovati  anche  con
titoli equivalenti acquisiti in un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea, oppure in altri Stati, in conformita'  a  eventuali  vincoli
euro unitari o internazionali. 
  4. Nei seguenti casi l'acquisto per atto tra vivi della proprieta',
della comproprieta' o del diritto di usufrutto su un maso chiuso  non
necessita di un'autorizzazione ai sensi del comma 2: 
    a) acquisto con contratto di donazione; 
    b) acquisto tra  coniugi,  tra  persone  conviventi  iscritte  al
registro di  convivenza  o  tra  parenti  entro  il  terzo  grado  di
parentela; 
    c) acquisto di quote di comproprieta'  in  sede  di  scioglimento
della comunione; 
    d)  acquisto  da  parte  di   eredi   o   legatari/legatarie   in
applicazione delle disposizioni particolari concernenti la  divisione
del patrimonio ereditario di cui agli articoli 11 e seguenti; 
    e) acquisto nell'ambito  di  un  procedimento  di  separazione  o
divorzio; 
    f) acquisto da  parte  di  enti  pubblici  o  enti  ecclesiastici
civilmente riconosciuti.ยป 
  2. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
contratti preliminari di  compravendita  registrati  e  annotati  nel
libro fondiario all'entrata in vigore della presente legge.