Art. 39
Autorizzazione all'acquisto di un maso chiuso
1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:
Art. 6-bis (Autorizzazione all'acquisto di un maso chiuso). - 1.
Per mantenere vitale la comunita' agricola e raggiungere l'obiettivo
che i masi chiusi siano abitati e coltivati prevalentemente dai
rispettivi proprietari e proprietarie, l'acquisto della proprieta',
della comproprieta' o del diritto di usufrutto su un maso chiuso per
atto tra vivi e' autorizzato dalla commissione locale per i masi
chiusi, previa verifica dei requisiti stabiliti al comma 2.
2. L'autorizzazione ai sensi del comma 1 e' concessa, se
l'acquirente al momento dell'acquisto e' un coltivatore diretto/una
coltivatrice diretta, oppure si dedica professionalmente a
un'attivita' agricola o dimostra di avere una pregressa esperienza
professionale in agricoltura. L'acquirente deve inoltre essere in
possesso di un titolo di studio, di un diploma o di un attestato di
frequenza ad un corso di formazione per giovani agricoltori, come
determinato dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 49.
3. I requisiti soggettivi possono essere comprovati anche con
titoli equivalenti acquisiti in un altro Stato membro dell'Unione
europea, oppure in altri Stati, in conformita' a eventuali vincoli
euro unitari o internazionali.
4. Nei seguenti casi l'acquisto per atto tra vivi della proprieta',
della comproprieta' o del diritto di usufrutto su un maso chiuso non
necessita di un'autorizzazione ai sensi del comma 2:
a) acquisto con contratto di donazione;
b) acquisto tra coniugi, tra persone conviventi iscritte al
registro di convivenza o tra parenti entro il terzo grado di
parentela;
c) acquisto di quote di comproprieta' in sede di scioglimento
della comunione;
d) acquisto da parte di eredi o legatari/legatarie in
applicazione delle disposizioni particolari concernenti la divisione
del patrimonio ereditario di cui agli articoli 11 e seguenti;
e) acquisto nell'ambito di un procedimento di separazione o
divorzio;
f) acquisto da parte di enti pubblici o enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti.ยป
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
contratti preliminari di compravendita registrati e annotati nel
libro fondiario all'entrata in vigore della presente legge.