Art. 40 
 
                 Deliberazioni soggette al controllo 
             della Ripartizione provinciale agricoltura 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 44  della  legge  provinciale  28  novembre
2001, n. 17, e' cosi' sostituito: 
    «1. Le autorizzazioni delle commissioni locali per i masi  chiusi
concernenti  la  costituzione  o  lo  svincolo  di  un  maso  chiuso,
l'acquisto della proprieta', della comproprieta'  o  del  diritto  di
usufrutto su un maso chiuso per  atto  tra  vivi  o  il  distacco  di
costruzioni di qualsiasi genere sono trasmesse con  i  relativi  atti
alla ripartizione provinciale competente in  materia  di  agricoltura
entro trenta  giorni  dalla  data  del   provvedimento   stesso.   Le
autorizzazioni diventano esecutive trascorsi trenta giorni dalla data
di arrivo alla ripartizione  provinciale  competente  in  materia  di
agricoltura, a meno che entro questo termine detta  ripartizione  non
proponga reclamo alla Commissione provinciale per i masi  chiusi,  la
quale puo' confermare, modificare o annullare l'autorizzazione.»