Art. 40
Deliberazioni soggette al controllo
della Ripartizione provinciale agricoltura
1. Il comma 1 dell'art. 44 della legge provinciale 28 novembre
2001, n. 17, e' cosi' sostituito:
«1. Le autorizzazioni delle commissioni locali per i masi chiusi
concernenti la costituzione o lo svincolo di un maso chiuso,
l'acquisto della proprieta', della comproprieta' o del diritto di
usufrutto su un maso chiuso per atto tra vivi o il distacco di
costruzioni di qualsiasi genere sono trasmesse con i relativi atti
alla ripartizione provinciale competente in materia di agricoltura
entro trenta giorni dalla data del provvedimento stesso. Le
autorizzazioni diventano esecutive trascorsi trenta giorni dalla data
di arrivo alla ripartizione provinciale competente in materia di
agricoltura, a meno che entro questo termine detta ripartizione non
proponga reclamo alla Commissione provinciale per i masi chiusi, la
quale puo' confermare, modificare o annullare l'autorizzazione.»