Art. 15
Obblighi di comportamento di candidate e candidati
durante le prove d'esame
1. L'accesso delle candidate e dei candidati al luogo di
svolgimento delle prove e' consentito esclusivamente previa
identificazione ai sensi dell'art. 13, comma 6.
2. Alle candidate e ai candidati e' vietato portare con se' carta
per scrivere, appunti, quotidiani, libri o pubblicazioni di qualunque
specie nonche' telefoni cellulari, agende elettroniche, tablet e
simili, auricolari, cuffie, orologi abilitati alla ricezione e
trasmissione, e comunque qualsiasi strumento a tecnologia meccanica,
elettrica, elettronica o informatica idoneo alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati, anche se spento; e'
consentita soltanto la consultazione di testi di legge non commentati
e autorizzati dalla commissione esaminatrice, se previsti nel bando
di concorso.
3. Durante le prove svolte in forma scritta, alle candidate e ai
candidati e' vietato comunicare tra loro sia verbalmente sia per
iscritto o mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri
della commissione esaminatrice e le eventuali persone incaricate
della vigilanza, per motivi attinenti alle modalita' di svolgimento
della prova.
4. Durante lo svolgimento della prova scritta e fino alla consegna
dell'elaborato le candidate e i candidati non possono uscire dai
locali in cui si svolgono le prove senza il permesso della
commissione esaminatrice.
5. La commissione esaminatrice, eventualmente coadiuvata da persone
incaricate della vigilanza, cura l'osservanza delle disposizioni e
adotta i provvedimenti eventualmente necessari.