Art. 15 
         Obblighi di comportamento di candidate e candidati 
                      durante le prove d'esame 
 
  1.  L'accesso  delle  candidate  e  dei  candidati  al   luogo   di
svolgimento  delle  prove   e'   consentito   esclusivamente   previa
identificazione ai sensi dell'art. 13, comma 6. 
  2. Alle candidate e ai candidati e' vietato portare con  se'  carta
per scrivere, appunti, quotidiani, libri o pubblicazioni di qualunque
specie nonche' telefoni  cellulari,  agende  elettroniche,  tablet  e
simili,  auricolari,  cuffie,  orologi  abilitati  alla  ricezione  e
trasmissione, e comunque qualsiasi strumento a tecnologia  meccanica,
elettrica, elettronica o informatica idoneo  alla  memorizzazione  di
informazioni o  alla  trasmissione  di  dati,  anche  se  spento;  e'
consentita soltanto la consultazione di testi di legge non commentati
e autorizzati dalla commissione esaminatrice, se previsti  nel  bando
di concorso. 
  3. Durante le prove svolte in forma scritta, alle  candidate  e  ai
candidati e' vietato comunicare tra  loro  sia  verbalmente  sia  per
iscritto o mettersi in relazione con altri, salvo che  con  i  membri
della commissione esaminatrice  e  le  eventuali  persone  incaricate
della vigilanza, per motivi attinenti alle modalita'  di  svolgimento
della prova. 
  4. Durante lo svolgimento della prova scritta e fino alla  consegna
dell'elaborato le candidate e i  candidati  non  possono  uscire  dai
locali  in  cui  si  svolgono  le  prove  senza  il  permesso   della
commissione esaminatrice. 
  5. La commissione esaminatrice, eventualmente coadiuvata da persone
incaricate della vigilanza, cura l'osservanza  delle  disposizioni  e
adotta i provvedimenti eventualmente necessari.