Art. 16
Esclusione dal concorso pubblico
1. Sono esclusi dal concorso pubblico le candidate e i candidati
che:
a) hanno trasmesso la domanda di ammissione al concorso oltre il
termine perentorio previsto nel bando di concorso di cui all'art. 6,
comma 1;
b) hanno presentato la domanda di ammissione al concorso con
modalita' diverse da quelle indicate nel bando di concorso di cui
all'art. 6, comma 2;
c) non possiedono i requisiti generali di partecipazione di cui
all'art. 4 e i requisiti speciali di partecipazione, previsti nel
bando di concorso, di cui all'art. 5, comma 2, lettera c);
d) sono assenti da una o piu' prove per qualsiasi causa, escluso
il caso di cui all'art. 14, comma 4;
e) contravvengono alle disposizioni di cui all'art. 15 o hanno
copiato in tutto o in parte una qualunque prova.
2. La commissione esaminatrice puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso pubblico per i
motivi di cui al presente articolo.