Art. 16 
 
                  Esclusione dal concorso pubblico 
 
  1. Sono esclusi dal concorso pubblico le candidate  e  i  candidati
che: 
    a) hanno trasmesso la domanda di ammissione al concorso oltre  il
termine perentorio previsto nel bando di concorso di cui all'art.  6,
comma 1; 
    b) hanno presentato la domanda  di  ammissione  al  concorso  con
modalita' diverse da quelle indicate nel bando  di  concorso  di  cui
all'art. 6, comma 2; 
    c) non possiedono i requisiti generali di partecipazione  di  cui
all'art. 4 e i requisiti speciali  di  partecipazione,  previsti  nel
bando di concorso, di cui all'art. 5, comma 2, lettera c); 
    d) sono assenti da una o piu' prove per qualsiasi causa,  escluso
il caso di cui all'art. 14, comma 4; 
    e) contravvengono alle disposizioni di cui all'art.  15  o  hanno
copiato in tutto o in parte una qualunque prova. 
  2. La commissione esaminatrice puo' disporre in ogni  momento,  con
provvedimento motivato, l'esclusione  dal  concorso  pubblico  per  i
motivi di cui al presente articolo.