Art. 17
Prova scritta
1. La prova scritta ha una durata determinata dalla commissione
esaminatrice di non meno di due e non piu' di quattro ore e consiste
nella stesura di uno o piu' elaborati aventi a oggetto le materie
stabilite nel bando di concorso nonche', eventualmente, anche nella
risoluzione di un caso pratico.
2. La prova scritta e' valutata in ventesimi. Le candidate e i
candidati che conseguono nella prova scritta un punteggio di almeno
dodici ventesimi superano la prova scritta e sono ammessi alla prova
orale.