Art. 17 
 
                            Prova scritta 
 
  1. La prova scritta ha una  durata  determinata  dalla  commissione
esaminatrice di non meno di due e non piu' di quattro ore e  consiste
nella stesura di uno o piu' elaborati aventi  a  oggetto  le  materie
stabilite nel bando di concorso nonche', eventualmente,  anche  nella
risoluzione di un caso pratico. 
  2. La prova scritta e' valutata in  ventesimi.  Le  candidate  e  i
candidati che conseguono nella prova scritta un punteggio  di  almeno
dodici ventesimi superano la prova scritta e sono ammessi alla  prova
orale.