Art. 19
Prova orale
1. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie stabilite
nel bando di concorso ed e' volta ad accertare la preparazione, la
professionalita' e l'attitudine all'espletamento delle funzioni
dirigenziali della candidata o del candidato.
2. La prova orale e' valutata in ventesimi. Le candidate e i
candidati che conseguono nella prova orale un punteggio di almeno
dodici ventesimi superano la prova orale e sono ammessi
all'assessment center.