Art. 19 
 
                             Prova orale 
 
  1. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie  stabilite
nel bando di concorso ed e' volta ad accertare  la  preparazione,  la
professionalita'  e  l'attitudine  all'espletamento  delle   funzioni
dirigenziali della candidata o del candidato. 
  2. La prova orale e'  valutata  in  ventesimi.  Le  candidate  e  i
candidati che conseguono nella prova orale  un  punteggio  di  almeno
dodici  ventesimi  superano   la   prova   orale   e   sono   ammessi
all'assessment center.