Art. 21 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
  1. Terminate le prove orali, la commissione esaminatrice  valuta  i
titoli prodotti da ogni candidata e candidato. 
  2. I titoli devono essere indicati nella domanda di  ammissione  al
concorso pubblico e la relativa documentazione deve  essere  prodotta
dalle candidate e dai candidati entro il giorno di svolgimento  della
prova orale. Tale documentazione non deve essere prodotta e non  puo'
essere richiesta se l'Amministrazione ne e' gia'  in  possesso  o  se
puo' entrarne in possesso facendo richiesta ad altre amministrazioni. 
  3. La Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale
stabilisce con deliberazione  i  titoli  valutabili  nell'ambito  del
concorso pubblico e il valore massimo assegnabile a ognuno di essi.