Art. 21
Valutazione dei titoli
1. Terminate le prove orali, la commissione esaminatrice valuta i
titoli prodotti da ogni candidata e candidato.
2. I titoli devono essere indicati nella domanda di ammissione al
concorso pubblico e la relativa documentazione deve essere prodotta
dalle candidate e dai candidati entro il giorno di svolgimento della
prova orale. Tale documentazione non deve essere prodotta e non puo'
essere richiesta se l'Amministrazione ne e' gia' in possesso o se
puo' entrarne in possesso facendo richiesta ad altre amministrazioni.
3. La Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale
stabilisce con deliberazione i titoli valutabili nell'ambito del
concorso pubblico e il valore massimo assegnabile a ognuno di essi.