Art. 22
Punteggio assegnabile
1. I punti assegnabili per le prove di esame e per i titoli sono
complessivamente 100, cosi' ripartiti:
a) 60 punti per le prove di esame;
b) 40 punti per i titoli.
2. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
a) 20 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova orale;
c) 20 punti per l'assessment center.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera;
b) titoli accademici e di studio;
c) pubblicazioni e titoli scientifici;
d) curriculum formativo e professionale.
4. La ripartizione dei punti fra le categorie di titoli di cui al
comma 3 e' stabilita nel bando di concorso.
5. Se la prova scritta non viene svolta, i punti previsti per tale
prova sono attribuiti in incremento al punteggio previsto per la
prova orale.