Art. 22 
 
                        Punteggio assegnabile 
 
  1. I punti assegnabili per le prove di esame e per  i  titoli  sono
complessivamente 100, cosi' ripartiti: 
    a) 60 punti per le prove di esame; 
    b) 40 punti per i titoli. 
  2. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti: 
    a) 20 punti per la prova scritta; 
    b) 20 punti per la prova orale; 
    c) 20 punti per l'assessment center. 
  3. I punti per la valutazione dei  titoli  sono  ripartiti  fra  le
seguenti categorie: 
    a) titoli di carriera; 
    b) titoli accademici e di studio; 
    c) pubblicazioni e titoli scientifici; 
    d) curriculum formativo e professionale. 
  4. La ripartizione dei punti fra le categorie di titoli di  cui  al
comma 3 e' stabilita nel bando di concorso. 
  5. Se la prova scritta non viene svolta, i punti previsti per  tale
prova sono attribuiti in incremento  al  punteggio  previsto  per  la
prova orale.