Art. 23
Punteggio finale
1. La commissione esaminatrice determina il punteggio finale di
ogni candidata e candidato sulla base dei criteri adottati ai sensi
dell'art. 13, comma 2.
2. Il punteggio finale e' ottenuto sommando i punteggi riportati in
ciascuna prova scritta, nella prova orale e nell'assessment center
nonche' il punteggio attribuito ai titoli.