Art. 23 
 
                          Punteggio finale 
 
  1. La commissione esaminatrice determina  il  punteggio  finale  di
ogni candidata e candidato sulla base dei criteri adottati  ai  sensi
dell'art. 13, comma 2. 
  2. Il punteggio finale e' ottenuto sommando i punteggi riportati in
ciascuna prova scritta, nella prova orale  e  nell'assessment  center
nonche' il punteggio attribuito ai titoli.