Art. 24 
 
                        Graduatoria di merito 
 
  1. La commissione esaminatrice stila la graduatoria  di  merito  in
base all'ordine decrescente del punteggio finale  riportato  da  ogni
candidata e candidato. 
  2. In caso di parita' del punteggio finale si applicano  i  criteri
di preferenza di cui all'art. 23 del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 2 settembre 2013, n. 22. 
  3. Vincitrici e vincitori sono le candidate e i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito nei limiti dei  posti  messi  a
concorso. 
  4. Idonee e idonei sono le candidate e i candidati collocati  nella
graduatoria di merito in posizioni successive a quelle corrispondenti
ai posti banditi, in numero non superiore al 20 per cento  dei  posti
messi a concorso. 
  5. La graduatoria di merito e' approvata  con  deliberazione  della
Commissione per la  dirigenza  del  sistema  pubblico  provinciale  e
pubblicata  sul  sito  istituzionale  della  Provincia  autonoma   di
Bolzano;  di  tale  pubblicazione  e'  dato  avviso  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. Dalla  data  di  pubblicazione  decorrono  i
termini per l'impugnazione del provvedimento  di  approvazione  della
graduatoria di merito. 
  6. La graduatoria di merito resta valida per un periodo di un  anno
a decorrere dalla data della sua approvazione. Rimane comunque  salva
la facolta' della Commissione per la dirigenza del  sistema  pubblico
provinciale di bandire nuovi concorsi pubblici  se  giustificati  dal
diverso ambito settoriale o dalla necessita'  di  poter  disporre  di
candidate e candidati maggiormente qualificati. 
  7. Il rifiuto, per qualsiasi  motivo,  di  ricoprire  la  posizione
dirigenziale  offerta  comporta  la  perdita  della  posizione  nella
graduatoria di merito e la cancellazione del proprio nominativo dalla
stessa. 
  8. La mancata assunzione del servizio, senza  giustificato  motivo,
entro il termine stabilito comporta la  decadenza  dall'assunzione  e
dalla graduatoria.