Art. 24
Graduatoria di merito
1. La commissione esaminatrice stila la graduatoria di merito in
base all'ordine decrescente del punteggio finale riportato da ogni
candidata e candidato.
2. In caso di parita' del punteggio finale si applicano i criteri
di preferenza di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della
Provincia 2 settembre 2013, n. 22.
3. Vincitrici e vincitori sono le candidate e i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a
concorso.
4. Idonee e idonei sono le candidate e i candidati collocati nella
graduatoria di merito in posizioni successive a quelle corrispondenti
ai posti banditi, in numero non superiore al 20 per cento dei posti
messi a concorso.
5. La graduatoria di merito e' approvata con deliberazione della
Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale e
pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di
Bolzano; di tale pubblicazione e' dato avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione decorrono i
termini per l'impugnazione del provvedimento di approvazione della
graduatoria di merito.
6. La graduatoria di merito resta valida per un periodo di un anno
a decorrere dalla data della sua approvazione. Rimane comunque salva
la facolta' della Commissione per la dirigenza del sistema pubblico
provinciale di bandire nuovi concorsi pubblici se giustificati dal
diverso ambito settoriale o dalla necessita' di poter disporre di
candidate e candidati maggiormente qualificati.
7. Il rifiuto, per qualsiasi motivo, di ricoprire la posizione
dirigenziale offerta comporta la perdita della posizione nella
graduatoria di merito e la cancellazione del proprio nominativo dalla
stessa.
8. La mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito comporta la decadenza dall'assunzione e
dalla graduatoria.