Art. 239. Rapporto di lavoro a tempo parziale 1. L'amministrazione promuove nella propria organizzazione la diffusione di rapporti di lavoro a tempo parziale anche finalizzata a valorizzare la vita dei lavoratori per quanto attiene agli aspetti professionali, personali e sociali. 2. Ai fini del presente accordo si intende: a) per «tempo pieno» l'orario normale di lavoro fissato dal vigente contratto collettivo relativo al personale del comparto Regioni-autonomie locali; b) per «tempo parziale» l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, che non sia inferiore al 30% di quello indicato alla lettera a); c) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale» quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno e' prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (cinque o sei giorni); d) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale» quello in relazione al quale risulti previsto che l'attivita' lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; e) per «lavoro supplementare o aggiuntivo» quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro a tempo parziale, concordato fra le parti entro il limite del tempo pieno.