Art. 239.
                 Rapporto di lavoro a tempo parziale
    1.  L'amministrazione  promuove  nella  propria organizzazione la
diffusione di rapporti di lavoro a tempo parziale anche finalizzata a
valorizzare  la  vita  dei lavoratori per quanto attiene agli aspetti
professionali, personali e sociali.
    2. Ai fini del presente accordo si intende:
      a) per  «tempo  pieno»  l'orario  normale di lavoro fissato dal
vigente  contratto  collettivo  relativo  al  personale  del comparto
Regioni-autonomie locali;
      b) per   «tempo  parziale»  l'orario  di  lavoro,  fissato  dal
contratto  individuale,  che  non  sia  inferiore  al  30%  di quello
indicato alla lettera a);
      c) per   «rapporto   di   lavoro   a  tempo  parziale  di  tipo
orizzontale»  quello  in cui la riduzione di orario rispetto al tempo
pieno  e'  prevista  in  relazione  all'orario normale giornaliero di
lavoro  e  con articolazione della prestazione di servizio ridotta in
tutti i giorni lavorativi (cinque o sei giorni);
      d) per  «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale»
quello  in  relazione  al  quale  risulti  previsto  che  l'attivita'
lavorativa  sia  svolta  a  tempo  pieno,  ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
      e) per    «lavoro    supplementare    o    aggiuntivo»   quello
corrispondente  alle  prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di
lavoro  a tempo parziale, concordato fra le parti entro il limite del
tempo pieno.