Art. 240. Contingente dei posti di lavoro da riservare al tempo parziale 1. Il numero di lavoratori con contratto a tempo parziale non puo' superare, per ciascuna delle categorie contrattuali, la percentuale del 25% della dotazione organica del corrispondente personale a tempo pieno, verificata all'inizio di ciascun anno. Il predetto limite e' arrotondato per eccesso all'unita' superiore. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non puo' superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati. 2. L'amministrazione, valutate le proprie esigenze organizzative, nell'ambito del piano triennale del fabbisogno di personale, da concordare con le organizzazioni sindacali, individua annualmente, entro il limite massimo di cui al comma 1 e previa informazione alle organizzazioni sindacali seguita, su richiesta, da incontro, i posti che intende riservare al part- time indicando il tipo di articolazione oraria della prestazione (orizzontale o verticale o mista) nonche' la percentuale della prestazione stessa, ed eventualmente le strutture nelle quali sono collocati i posti. 3. La direzione regionale «Organizzazione e personale» pubblicizzera', tramite i propri uffici, e attraverso la rete intranet, il numero dei posti disponibili riservati ai rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dei commi 1 e 2, in tempo utile per la presentazione delle domande. 4. Il contingente di cui al comma 1 e' elevato di un ulteriore 10 % in presenza delle seguenti gravi e documentate situazioni riferite alla propria famiglia anagrafica, alle persone verso le quali e' previsto l'obbligo di alimenti, ai parenti o affini sino al terzo grado, anche se non conviventi: a) assistenza ad uno dei soggetti di cui sopra affetto da: 1) patologie acute e/o croniche che determinano una duratura riduzione o perdita dell'autonomia personale; 2) patologie acute e/o croniche che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi cinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie dell'infanzia e dell'eta' evolutiva per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richieda il coinvolgimento del genitore o del soggetto che esercita la potesta'; b) dipendente o parente sino al terzo grado tossicodipendente; c) decesso del coniuge in presenza di figli minori a carico. L'incremento del 10% e' riservato al solo personale che si trova nelle situazioni sopra indicate e in tali casi le domande sono presentate senza limiti temporali. 5. L'amministrazione informa con cadenza semestrale i soggetti sindacali sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla tipologia delle stesse e sull'eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario secondo quanto previsto dall'art. 245.