Art. 240.
   Contingente dei posti di lavoro da riservare al tempo parziale
    1.  Il  numero  di  lavoratori con contratto a tempo parziale non
puo'   superare,   per  ciascuna  delle  categorie  contrattuali,  la
percentuale  del  25%  della  dotazione  organica  del corrispondente
personale  a  tempo  pieno, verificata all'inizio di ciascun anno. Il
predetto  limite  e' arrotondato per eccesso all'unita' superiore. In
ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non puo'
superare  il  numero  complessivo dei posti di organico a tempo pieno
trasformati.
    2. L'amministrazione, valutate le proprie esigenze organizzative,
nell'ambito  del  piano  triennale  del  fabbisogno  di personale, da
concordare  con  le  organizzazioni sindacali, individua annualmente,
entro  il limite massimo di cui al comma 1 e previa informazione alle
organizzazioni  sindacali seguita, su richiesta, da incontro, i posti
che   intende   riservare   al   part-  time  indicando  il  tipo  di
articolazione  oraria  della  prestazione  (orizzontale o verticale o
mista)   nonche'   la   percentuale   della  prestazione  stessa,  ed
eventualmente le strutture nelle quali sono collocati i posti.
    3.   La   direzione   regionale   «Organizzazione   e  personale»
pubblicizzera',  tramite  i  propri  uffici,  e  attraverso  la  rete
intranet,  il  numero  dei posti disponibili riservati ai rapporti di
lavoro  a tempo parziale ai sensi dei commi 1 e 2, in tempo utile per
la presentazione delle domande.
    4. Il contingente di cui al comma 1 e' elevato di un ulteriore 10
%  in presenza delle seguenti gravi e documentate situazioni riferite
alla  propria  famiglia  anagrafica,  alle  persone verso le quali e'
previsto  l'obbligo  di  alimenti,  ai parenti o affini sino al terzo
grado, anche se non conviventi:
      a) assistenza ad uno dei soggetti di cui sopra affetto da:
        1)  patologie acute e/o croniche che determinano una duratura
riduzione o perdita dell'autonomia personale;
        2)  patologie  acute  e/o  croniche che richiedano assistenza
continuativa   o   frequenti   monitoraggi   cinici,  ematochimici  e
strumentali;
        3) patologie dell'infanzia e dell'eta' evolutiva per le quali
il  programma  terapeutico e riabilitativo richieda il coinvolgimento
del genitore o del soggetto che esercita la potesta';
      b) dipendente o parente sino al terzo grado tossicodipendente;
      c) decesso del coniuge in presenza di figli minori a carico.
    L'incremento  del 10% e' riservato al solo personale che si trova
nelle  situazioni  sopra  indicate  e  in  tali  casi le domande sono
presentate senza limiti temporali.
    5.  L'amministrazione  informa  con cadenza semestrale i soggetti
sindacali  sull'andamento  delle  assunzioni  a tempo parziale, sulla
tipologia  delle stesse e sull'eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo
e straordinario secondo quanto previsto dall'art. 245.