Art. 242.
  Modalita' di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale
    1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale e' costituito:
      a) mediante  assunzione dall'esterno di lavoratori direttamente
con  un  rapporto  part-time,  sia a tempo indeterminato che a' tempo
determinato;
      b) mediante  trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno
in rapporti a part-time.
    2.  I  posti di lavoro part-time vengono prioritariamente coperti
sulla  base  delle  richieste presentate dal personale in servizio di
pari  categoria e profilo e, eventualmente, per la parte che residua,
mediante  assunzione  secondo  le  procedure selettive vigenti per la
Regione.
    3.  La  trasformazione  del  rapporto  di lavoro da tempo pieno a
tempo  parziale  avviene  automaticamente entro sessanta giorni dalla
ricezione   della  domanda  presentata  dal  dipendente  interessato,
qualora  l'amministrazione  non  abbia  provveduto ad individuare, ai
sensi  dell'Art. 240, comma 2, i posti riservati al part-time e negli
altri casi previsti dai contratti nazionali.
    4.  Il dipendente interessato alla costituzione di un rapporto di
lavoro part-time deve presentare domanda dal 1° al 30 giugno o dal 1°
al  31 dicembre  di ciascun anno. Le domande presentate fuori di tali
termini  si  considerano  presentate  il  primo  giorno  del  periodo
successivo;  in  tal  caso  non  trova applicazione la trasformazione
automatica  di  cui  al  comma  3. Nella domanda deve essere indicata
l'eventuale  attivita'  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  che  il
dipendente intende svolgere.
    5.  Le  richieste  debbono  essere  presentate al dirigente della
struttura  di  appartenenza  e al direttore regionale della direzione
«Organizzazione   e   personale»  che,  entro  il  mese  di luglio  e
di gennaio  di  ciascun  anno, provvede all'istruttoria, a formare la
graduatoria  degli  aventi  diritto, a stipulare i relativi contratti
individuali  previa  acquisizione  del  parere  del  dirigente  della
struttura  presso  cui  il  dipendente  presta servizio. Il dirigente
della  struttura  interessata, puo', con decisione motivata, rinviare
la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore
a  sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni
e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla
funzionalita'  del  servizio.  Il contratto individuale che regola il
rapporto  di  part-time e' stipulato anche nel caso in cui e' decorso
il   termine   di   sessanta   giorni   dalla   richiesta  senza  che
l'amministrazione si sia pronunciata nel merito, purche' la richiesta
sia  completa  e  conforme alle disposizioni vigenti nella Regione in
materia di lavoro a tempo parziale.
    6.  Qualora  il  numero  delle  richieste  di  trasformazione del
rapporto di lavoro in tempo parziale sia superiore ai contingenti del
25%  e  del  10%,  di  cui  all'Art.  240, commi 1 e 4, viene data la
precedenza:
      a) ai   dipendenti  portatori  di  handicap  o  in  particolari
condizioni psicofisiche;
      b) ai  familiari  che  assistono persone portatrici di handicap
grave  o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da
gravi patologie o anziani non autosufficienti;
      c) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
    7.   La   costituzione   del  rapporto  a  tempo  parziale  o  la
trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto
di  lavoro stipulato in forma scritta, con l'indicazione della durata
della    prestazione   lavorativa,   della   collocazione   temporale
dell'orario  con  riferimento  al  giorno,  alla settimana, al mese e
all'anno e del relativo trattamento economico.
    8.   Il   tipo  di  articolazione  della  prestazione  e  la  sua
distribuzione    sono    concordati   con   il   dipendente   qualora
l'amministrazione non provveda alla loro preventiva definizione e nel
caso  in  cui  il  posto  rientri  tra  quelli riservati per le gravi
situazioni familiari.