Art. 242. Modalita' di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale e' costituito: a) mediante assunzione dall'esterno di lavoratori direttamente con un rapporto part-time, sia a tempo indeterminato che a' tempo determinato; b) mediante trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a part-time. 2. I posti di lavoro part-time vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, eventualmente, per la parte che residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive vigenti per la Regione. 3. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato, qualora l'amministrazione non abbia provveduto ad individuare, ai sensi dell'Art. 240, comma 2, i posti riservati al part-time e negli altri casi previsti dai contratti nazionali. 4. Il dipendente interessato alla costituzione di un rapporto di lavoro part-time deve presentare domanda dal 1° al 30 giugno o dal 1° al 31 dicembre di ciascun anno. Le domande presentate fuori di tali termini si considerano presentate il primo giorno del periodo successivo; in tal caso non trova applicazione la trasformazione automatica di cui al comma 3. Nella domanda deve essere indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. 5. Le richieste debbono essere presentate al dirigente della struttura di appartenenza e al direttore regionale della direzione «Organizzazione e personale» che, entro il mese di luglio e di gennaio di ciascun anno, provvede all'istruttoria, a formare la graduatoria degli aventi diritto, a stipulare i relativi contratti individuali previa acquisizione del parere del dirigente della struttura presso cui il dipendente presta servizio. Il dirigente della struttura interessata, puo', con decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio. Il contratto individuale che regola il rapporto di part-time e' stipulato anche nel caso in cui e' decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta senza che l'amministrazione si sia pronunciata nel merito, purche' la richiesta sia completa e conforme alle disposizioni vigenti nella Regione in materia di lavoro a tempo parziale. 6. Qualora il numero delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale sia superiore ai contingenti del 25% e del 10%, di cui all'Art. 240, commi 1 e 4, viene data la precedenza: a) ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; b) ai familiari che assistono persone portatrici di handicap grave o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti; c) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 7. La costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta, con l'indicazione della durata della prestazione lavorativa, della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico. 8. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente qualora l'amministrazione non provveda alla loro preventiva definizione e nel caso in cui il posto rientri tra quelli riservati per le gravi situazioni familiari.