Art. 243. Diritti e doveri del personale 1. L'amministrazione si impegna in tutti gli atti che riguardano i lavoratori a tempo parziale a rispettare il principio della non discriminazione, diretta ed indiretta. 2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilita', possono svolgere un'altra attivita' lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali. 3. Il dipendente e' tenuto a comunicare al dirigente della struttura di appartenenza e alla direzione regionale «Organizzazione e personale», all'atto della richiesta del part time, l'attivita' esterna che intendesse svolgere, inoltre e' tenuto, entro quindici giorni, a comunicare alle suddette strutture regionali l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attivita' lavorativa esterna per il rilascio dell'autorizzazione all'espletamento della stessa. 4. La direzione regionale «Organizzazione e personale», valutate le eventuali cause di incompatibilita' o di conflitto d'interessi, autorizza il dipendente all'espletamento dell'attivita' lavorativa esterna. Qualora il provvedimento motivato di diniego non venga emanato entro trenta giorni dalla richiesta dell'interessato la relativa autorizzazione si intende rilasciata. 5. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione del posto, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilita' del posto in organico. 6. I dipendenti direttamente assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilita' del posto in organico.