Art. 244.
              Cause di esclusione e di incompatibilita'
                 delle prestazioni a tempo parziale
    1.  Sono  esclusi  dai  rapporti  di  lavoro  a  tempo parziale i
dipendenti  della  categoria  D  cui e' stata attribuita la posizione
organizzativa  di massimo livello, a meno che i titolari delle stesse
non  esprimano  espressa  rinuncia  all'incarico. Pertanto gli stessi
sono  esclusi  dalla  base  per  il calcolo della percentuale del 25%
della dotazione organica.
    2.  Non  e'  consentito  lo  svolgimento  di  un'altra  attivita'
lavorativa, sia subordinata che autonoma, quando:
      a) la  prestazione lavorativa a tempo parziale sia superiore al
50% di quella a tempo pieno;
      b) l'attivita'  che  il dipendente intende svolgere rientra tra
quelle  riconosciute  incompatibili  con  gli interessi istituzionali
della Regione;
      c) vi sia un conflitto di interessi tra l'attivita' esterna del
dipendente e l'attivita' di servizio.
    3.  Le  attivita'  di cui al comma 2, lettera b) saranno definite
con  successivo  provvedimento al fine di individuare quelle che sono
causa  di  interferenza  con  i  compiti istituzionali della Regione,
dandone informazione ai soggetti sindacali.
    4.  Nel  caso  di  verificata  sussistenza  di  un  conflitto  di
interessi  tra  l'attivita'  esterna  del  dipendente  e la specifica
attivita'  di  servizio,  l'amministrazione  nega  l'autorizzazione a
svolgere   tale   attivita',   ovvero,   se  tale  conflitto  dovesse
manifestarsi  successivamente,  il  dipendente e' tenuto a rinunciare
all'attivita'  esterna.  A  tal  fine tutte le comunicazioni relative
all'attivita'   esterna   sono   inviate   alla  struttura  ispettiva
competente.
    5.  Possono  essere  esercitate,  senza  rilascio  di  preventiva
autorizzazione  da  parte  dell'amministrazione,  le attivita' rese a
titolo  gratuito  presso associazioni di volontariato o cooperative a
carattere  socio-assistenziale  senza  scopo  di  lucro,  nonche'  le
attivita'  non  remunerate  che  rappresentano espressione di diritti
della personalita' costituzionalmente garantiti.