Art. 244. Cause di esclusione e di incompatibilita' delle prestazioni a tempo parziale 1. Sono esclusi dai rapporti di lavoro a tempo parziale i dipendenti della categoria D cui e' stata attribuita la posizione organizzativa di massimo livello, a meno che i titolari delle stesse non esprimano espressa rinuncia all'incarico. Pertanto gli stessi sono esclusi dalla base per il calcolo della percentuale del 25% della dotazione organica. 2. Non e' consentito lo svolgimento di un'altra attivita' lavorativa, sia subordinata che autonoma, quando: a) la prestazione lavorativa a tempo parziale sia superiore al 50% di quella a tempo pieno; b) l'attivita' che il dipendente intende svolgere rientra tra quelle riconosciute incompatibili con gli interessi istituzionali della Regione; c) vi sia un conflitto di interessi tra l'attivita' esterna del dipendente e l'attivita' di servizio. 3. Le attivita' di cui al comma 2, lettera b) saranno definite con successivo provvedimento al fine di individuare quelle che sono causa di interferenza con i compiti istituzionali della Regione, dandone informazione ai soggetti sindacali. 4. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attivita' esterna del dipendente e la specifica attivita' di servizio, l'amministrazione nega l'autorizzazione a svolgere tale attivita', ovvero, se tale conflitto dovesse manifestarsi successivamente, il dipendente e' tenuto a rinunciare all'attivita' esterna. A tal fine tutte le comunicazioni relative all'attivita' esterna sono inviate alla struttura ispettiva competente. 5. Possono essere esercitate, senza rilascio di preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione, le attivita' rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, nonche' le attivita' non remunerate che rappresentano espressione di diritti della personalita' costituzionalmente garantiti.