Art. 245. Lavoro supplementare o aggiuntivo 1. L'amministrazione regionale si riserva la facolta' di richiedere al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficolta' organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. 2. Il lavoro aggiuntivo e' autorizzato solo previo espresso consenso del lavoratore nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese, e da utilizzare nell'arco di piu' di una settimana. 3. Le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso definito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con una maggiorazione di una percentuale pari al 15%, e i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario. 4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale puo' effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attivita' lavorativa entro il limite massimo del 10% della durata dell'orario di lavoro. Tali ore sono retribuite con un compenso definito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con una maggiorazione pari al 15%. 5. Qualora le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione e' elevata al 50%. 6. E' fatto divieto nella Regione, fatti salvi casi di eccezionali esigenze di funzionalita' delle strutture, di autorizzare prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale. Le eccezionali esigenze devono essere debitamente motivate dal dirigente della struttura interessata, fermo restando l'accertamento di eventuali responsabilita' se le motivazioni stesse, relative all'eccezionalita' della situazione, non siano ritenute adeguate. 7. E' di norma escluso il consolidamento, nell'orario di lavoro, del lavoro aggiuntivo o straordinario. L'eventuale consolidamento puo' essere consentito, per non oltre un anno e sei mesi, su richiesta del lavoratore, in presenza delle seguenti condizioni: a) sia svolto in via non meramente occasionale; b) rientri nei limiti di cui ai commi 2 e 4; c) sia stato svolto per piu' di sei mesi; d) previa verifica sull'utilizzo del lavoro aggiuntivo o straordinario gia' svolto. 8. L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalita' elastiche, se consentito, e' ammessa esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale, sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle previste dall'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto purche' nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.