Art. 245.
                  Lavoro supplementare o aggiuntivo
    1.   L'amministrazione   regionale  si  riserva  la  facolta'  di
richiedere  al  personale  con rapporto di lavoro a tempo parziale di
tipo  orizzontale l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo
per  specifiche  e comprovate esigenze organizzative o in presenza di
particolari  situazioni  di  difficolta'  organizzative  derivanti da
concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
    2.  Il  lavoro  aggiuntivo  e'  autorizzato  solo previo espresso
consenso  del  lavoratore  nella  misura massima del 10% della durata
dell'orario  di  lavoro  a  tempo  parziale,  riferita  a periodi non
superiori  ad  un  mese,  e  da  utilizzare  nell'arco di piu' di una
settimana.
    3.  Le  ore  di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso
definito  dal  vigente  contratto collettivo nazionale di lavoro, con
una  maggiorazione di una percentuale pari al 15%, e i relativi oneri
sono  a  carico  delle  risorse  destinate  ai  compensi  per  lavoro
straordinario.
    4.  Il  personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale  puo'  effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle
sole  giornate  di  effettiva  attivita'  lavorativa  entro il limite
massimo  del  10%  della  durata dell'orario di lavoro. Tali ore sono
retribuite  con un compenso definito dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro, con una maggiorazione pari al 15%.
    5.  Qualora  le  ore  di lavoro aggiuntivo o straordinario svolte
siano  eccedenti  rispetto  a  quelle  fissate  come  limite  massimo
giornaliero,  mensile  o  annuale, la percentuale di maggiorazione e'
elevata al 50%.
    6.   E'   fatto  divieto  nella  Regione,  fatti  salvi  casi  di
eccezionali esigenze di funzionalita' delle strutture, di autorizzare
prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario eccedenti rispetto a
quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale. Le
eccezionali esigenze devono essere debitamente motivate dal dirigente
della   struttura   interessata,  fermo  restando  l'accertamento  di
eventuali   responsabilita'   se   le  motivazioni  stesse,  relative
all'eccezionalita' della situazione, non siano ritenute adeguate.
    7.  E' di norma escluso il consolidamento, nell'orario di lavoro,
del  lavoro  aggiuntivo  o  straordinario. L'eventuale consolidamento
puo'  essere  consentito,  per  non  oltre  un  anno  e  sei mesi, su
richiesta del lavoratore, in presenza delle seguenti condizioni:
      a) sia svolto in via non meramente occasionale;
      b) rientri nei limiti di cui ai commi 2 e 4;
      c) sia stato svolto per piu' di sei mesi;
      d) previa   verifica  sull'utilizzo  del  lavoro  aggiuntivo  o
straordinario gia' svolto.
    8.  L'effettuazione  di  prestazioni  lavorative  supplementari o
straordinarie,  come  pure  lo  svolgimento  del  rapporto secondo le
modalita'  elastiche, se consentito, e' ammessa esclusivamente quando
il  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale,  sia stipulato a tempo
indeterminato  e,  nel  caso di assunzioni a termine, limitatamente a
quelle  previste  dall'art.  1,  comma  2, lettera b), della legge 18
aprile  1962,  n. 230, quando l'assunzione abbia luogo per sostituire
lavoratori   assenti   e   per  i  quali  sussiste  il  diritto  alla
conservazione del posto purche' nel contratto di lavoro a termine sia
indicato  il  nome  del  lavoratore  sostituito  e la causa della sua
sostituzione.