Art. 246.
     Trattamento economico-normativo del personale con rapporto
                     di lavoro a tempo parziale
    1.  Al  personale  con rapporto a tempo parziale si applicano, in
quanto  compatibili,  le disposizioni di legge e contrattuali dettate
per  il  rapporto  a  tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata
della prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento.
    2.  I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni  di  ferie  proporzionato  alle  giornate  di  lavoro prestate
nell'anno.  In  entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico
e' commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
    3.  Analogo  criterio di proporzionalita' si applica anche per le
altre  assenze  dal  servizio  previste  dalla  legge e dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, ivi comprese quelle per malattia.
    4.  In  presenza di part-time verticale non si riducono i termini
previsti  per  il  periodo  di  prova  e  per  il preavviso che vanno
calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
    5.  Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro
a  tempo  parziale  e' proporzionale alla prestazione lavorativa, con
riferimento  a  tutte  le competenze fisse e periodiche, ivi compresa
l'indennita'   integrativa   speciale,  spettanti  al  personale  con
rapporto  a  tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo
professionale.
    6.  Al  personale  in  part-time  sono  riconosciuti per intero i
trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione  di  progetti,  quali,  la produttivita' individuale di
risultato;  gli  incentivi di cui all'Art. 18 della legge 11 febbraio
1999,  n.  109  e  quelli  spettanti al personale che presta servizio
presso  l'avvocatura  regionale,  ai  sensi  delle  norme vigenti. La
produttivita'  individuale ed i compensi suddetti sono corrisposti al
personale  part-time  con  le stesse modalita' e criteri previsti dal
contratto  integrativo aziendale per i dipendenti a tempo pieno. Sono
altresi'  riconosciute  al personale in part-time le altre indennita'
come individuate dalla contrattazione integrativa aziendale.
    7.  Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo
parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
    8.   Il   trattamento   previdenziale   e  di  fine  rapporto  e'
disciplinato  dalle  disposizioni  contenute  nell'Art. 8 della legge
29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni.