Art. 246. Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento. 2. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata della prestazione giornaliera. 3. Analogo criterio di proporzionalita' si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ivi comprese quelle per malattia. 4. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 5. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale. 6. Al personale in part-time sono riconosciuti per intero i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, quali, la produttivita' individuale di risultato; gli incentivi di cui all'Art. 18 della legge 11 febbraio 1999, n. 109 e quelli spettanti al personale che presta servizio presso l'avvocatura regionale, ai sensi delle norme vigenti. La produttivita' individuale ed i compensi suddetti sono corrisposti al personale part-time con le stesse modalita' e criteri previsti dal contratto integrativo aziendale per i dipendenti a tempo pieno. Sono altresi' riconosciute al personale in part-time le altre indennita' come individuate dalla contrattazione integrativa aziendale. 7. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. 8. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto e' disciplinato dalle disposizioni contenute nell'Art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni.