Art. 247.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Le  economie  conseguenti alla trasformazione del rapporto di
lavoro  da  tempo  pieno  a tempo parziale, sono destinate per il 50%
alla   costituzione   del   fondo   per   l'attuazione   della  nuova
classificazione del personale e per la rimanente parte a sostenere le
iniziative  rivolte  a  migliorare  la  produttivita', l'efficienza e
l'efficacia dei servizi.
    2.   Nel  caso  in  cui  l'amministrazione  regionale  non  abbia
provveduto  ad  individuare i posti destinati al rapporto di lavoro a
tempo  parziale,  i risparmi di spesa conseguenti alla trasformazione
dei  posti  da  tempo  pieno a tempo parziale costituiscono, ai sensi
delle  vigenti  disposizioni  di  legge  e  contrattuali,  per il 30%
economie  di  bilancio, per il 50% sono utilizzate per incentivare la
mobilita'  del  personale  delle  pubbliche  amministrazioni, ovvero,
esperite  inutilmente  le  procedure  per  la  mobilita',  per  nuove
assunzioni,  anche  in  deroga alle limitazione di legge. L'ulteriore
quota  del  20%  e'  destinata  al  miglioramento della produttivita'
individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per
le  predette finalita' costituiscono ulteriori economie di bilancio e
sono annualmente destinate all'attuazione della nuova classificazione
del personale, secondo la disciplina del vigente contratto collettivo
nazionale  di  lavoro,  nonche'  a  sostenere le iniziative rivolte a
migliorare la produttivita', l'efficienza e l'efficacia dei servizi.