Art. 247. Disposizioni finanziarie 1. Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sono destinate per il 50% alla costituzione del fondo per l'attuazione della nuova classificazione del personale e per la rimanente parte a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttivita', l'efficienza e l'efficacia dei servizi. 2. Nel caso in cui l'amministrazione regionale non abbia provveduto ad individuare i posti destinati al rapporto di lavoro a tempo parziale, i risparmi di spesa conseguenti alla trasformazione dei posti da tempo pieno a tempo parziale costituiscono, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, per il 30% economie di bilancio, per il 50% sono utilizzate per incentivare la mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilita', per nuove assunzioni, anche in deroga alle limitazione di legge. L'ulteriore quota del 20% e' destinata al miglioramento della produttivita' individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalita' costituiscono ulteriori economie di bilancio e sono annualmente destinate all'attuazione della nuova classificazione del personale, secondo la disciplina del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nonche' a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttivita', l'efficienza e l'efficacia dei servizi.