Art. 248.
     Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
    1.  L'amministrazione  puo'  avvalersi  di  contratti  di  lavoro
temporaneo  in armonia con le disposizioni dell'Art. 36, comma 1, del
decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, della legge 24 giugno
1997,  n.  196,  e  successive modificazioni, e dei vigenti contratti
collettivi nazionali.
    2.  Per contratto di lavoro temporaneo si intende quello mediante
il  quale  un'impresa  di  fornitura  di  lavoro temporaneo, «impresa
fornitrice»,  pone  uno  o  piu'  lavoratori,  «prestatori  di lavoro
temporaneo»,  da  essa  assunti,  a  disposizione  dell'ente  che  ne
utilizza la prestazione lavorativa, «impresa utilizzatrice».
    3.  Il ricorso al lavoro temporaneo e' improntato all'esigenza di
contemperare  l'efficienza operativa e l'economicita' di gestione. In
nessun  caso  il  ricorso  alla fornitura di lavoro temporaneo potra'
essere  utilizzato  per  sopperire  stabilmente e continuativamente a
carenze dell'organico.