Art. 248. Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo 1. L'amministrazione puo' avvalersi di contratti di lavoro temporaneo in armonia con le disposizioni dell'Art. 36, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e dei vigenti contratti collettivi nazionali. 2. Per contratto di lavoro temporaneo si intende quello mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, «impresa fornitrice», pone uno o piu' lavoratori, «prestatori di lavoro temporaneo», da essa assunti, a disposizione dell'ente che ne utilizza la prestazione lavorativa, «impresa utilizzatrice». 3. Il ricorso al lavoro temporaneo e' improntato all'esigenza di contemperare l'efficienza operativa e l'economicita' di gestione. In nessun caso il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo potra' essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze dell'organico.