Art. 249. Possibilita' di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo 1. L'amministrazione puo' stipulare i contratti di cui all'Art. 248 per il soddisfacimento di esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalita' del reclutamento ordinario. 2. In particolare il ricorso al lavoro temporaneo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e previa verifica delle effettive necessita', da effettuarsi con le organizzazioni sindacali, e' previsto per le seguenti esigenze: a) per consentire la temporanea utilizzazione di professio-nalita' non previste nell'ordinamento regionale, anche al fine di sperimentarne la necessita'; b) in presenza di eventi eccezionali e non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni; c) per la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di sessanta giorni, e a condizione che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale e' elevato a centottanta giorni per la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire standard definiti di prestazioni, in particolare nell'ambito dei servizi assistenziali; d) per punte di attivita' o per attivita' anche a carattere stagionale o connesse ad esigenze straordinarie, derivanti anche da innovazioni legislative che comportino l'attribuzione di nuove funzioni, ovvero per attivita' connesse allo svolgimento di progetti finalizzati, alle quali non possa farsi fronte con il personale in servizio; e) per particolari fabbisogni professionali connessi all'attivazione e aggiornamento di sistemi informativi ovvero di controllo di gestione e di elaborazione di manuali di qualita' e carte di servizi, che non possono essere soddisfatti ricorrendo unicamente al personale in servizio; f) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico e per creare le relative competenze nel campo della prevenzione, della sicurezza, dell'ambiente di lavoro e dei servizi alla persona con standard predefiniti; g) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, purche' non sia vietato, ai sensi della normativa vigente, avvalersi della fornitura di lavoro temporaneo; in tal caso la durata del contratto puo' comprendere un periodo aggiuntivo massimo di un mese, antecedente l'assenza, qualora cio' sia necessario per il trasferimento delle conoscenze ed istruzioni utili all'espletamento della prestazione. 3. L'utilizzo dei personale per prestazioni di lavoro temporaneo finalizzato alla sostituzione del personale in servizio di cui al comma 2, lettera g), non puo' superare la durata della sostituzione stessa.