Art. 249.
     Possibilita' di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo
    1.  L'amministrazione  puo' stipulare i contratti di cui all'Art.
248  per  il soddisfacimento di esigenze a carattere non continuativo
e/o  a  cadenza  periodica  o  collegate  a situazioni di urgenza non
fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalita'
del reclutamento ordinario.
    2.  In  particolare  il  ricorso al lavoro temporaneo, nei limiti
degli  stanziamenti  di  bilancio  e  previa verifica delle effettive
necessita',  da  effettuarsi  con  le  organizzazioni  sindacali,  e'
previsto per le seguenti esigenze:
      a) per    consentire    la    temporanea    utilizzazione    di
professio-nalita'  non  previste nell'ordinamento regionale, anche al
fine di sperimentarne la necessita';
      b) in  presenza di eventi eccezionali e non considerati in sede
di programmazione dei fabbisogni;
      c) per la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo
massimo di sessanta giorni, e a condizione che siano state avviate le
procedure  per  la  loro  copertura; il limite temporale e' elevato a
centottanta  giorni  per  la temporanea copertura di posti relativi a
profili  professionali non facilmente reperibili o comunque necessari
a   garantire   standard  definiti  di  prestazioni,  in  particolare
nell'ambito dei servizi assistenziali;
      d) per  punte  di  attivita'  o per attivita' anche a carattere
stagionale  o  connesse ad esigenze straordinarie, derivanti anche da
innovazioni   legislative  che  comportino  l'attribuzione  di  nuove
funzioni,  ovvero per attivita' connesse allo svolgimento di progetti
finalizzati,  alle  quali  non possa farsi fronte con il personale in
servizio;
      e) per    particolari    fabbisogni    professionali   connessi
all'attivazione  e  aggiornamento  di  sistemi  informativi ovvero di
controllo  di  gestione  e  di  elaborazione di manuali di qualita' e
carte  di  servizi,  che  non  possono  essere soddisfatti ricorrendo
unicamente al personale in servizio;
      f) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico e per
creare  le  relative  competenze  nel  campo della prevenzione, della
sicurezza,  dell'ambiente  di  lavoro  e dei servizi alla persona con
standard predefiniti;
      g) nei  casi di sostituzione dei lavoratori assenti per i quali
sussiste  il  diritto  alla  conservazione del posto, purche' non sia
vietato,  ai sensi della normativa vigente, avvalersi della fornitura
di  lavoro  temporaneo;  in  tal  caso  la  durata del contratto puo'
comprendere  un  periodo  aggiuntivo  massimo di un mese, antecedente
l'assenza,  qualora  cio'  sia  necessario per il trasferimento delle
conoscenze ed istruzioni utili all'espletamento della prestazione.
    3.  L'utilizzo dei personale per prestazioni di lavoro temporaneo
finalizzato  alla  sostituzione  del  personale in servizio di cui al
comma 2,  lettera  g), non puo' superare la durata della sostituzione
stessa.