Art. 250.
       Situazioni in cui e' vietato il ricorso alla fornitura
                        di lavoro temporaneo
    1. L'amministrazione si impegna a non ricorrere alla fornitura di
lavoro temporaneo nei seguenti casi:
      a) per i profili della categoria A;
      b) per i profili dell'area di vigilanza;
      c) per i profili del personale educativo e docente;
      d) per  la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto
di sciopero;
      e) per   le  lavorazioni  che  richiedono  sorveglianza  medica
speciale  e  per  lavori  particolarmente  pericolosi individuati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.