Art. 250. Situazioni in cui e' vietato il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo 1. L'amministrazione si impegna a non ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo nei seguenti casi: a) per i profili della categoria A; b) per i profili dell'area di vigilanza; c) per i profili del personale educativo e docente; d) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; e) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.