Art. 251. Limite alla fornitura di lavoro temporaneo 1. Il numero dei prestatori di lavoro temporaneo utilizzati dalla Regione Lazio non puo' superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, complessivamente considerato, con esclusione di quelli della categoria A, in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unita' superiore. 2. In nessun caso nei confronti dei lavoratori temporanei si dara' corso alla trasformazione della prestazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.