Art. 251.
             Limite alla fornitura di lavoro temporaneo
    1. Il numero dei prestatori di lavoro temporaneo utilizzati dalla
Regione  Lazio  non  puo' superare il tetto del 7%, calcolato su base
mensile,   del   numero   dei   lavoratori   a  tempo  indeterminato,
complessivamente   considerato,   con   esclusione  di  quelli  della
categoria  A,  in  servizio  presso  l'ente,  arrotondato, in caso di
frazioni, all'unita' superiore.
    2.  In  nessun  caso  nei  confronti dei lavoratori temporanei si
dara'  corso  alla  trasformazione  della  prestazione in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.