Art. 252. Modalita' del contratto di fornitura di lavoro temporaneo 1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo e' stipulato in forma scritta con una o piu' imprese fornitrici scelte a seguito delle normali procedure ad evidenza pubblica previste da norme legali o regolamentari in vigore nella Regione. 2. E' fatto divieto di attivare rapporti per l'assunzione del personale con soggetti diversi dalle agenzie o imprese abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o non iscritte all'albo di cui all'Art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 3. Nel contratto di fornitura sono specificati i seguenti elementi: a) il numero dei lavoratori richiesti; b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento; c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; d) l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonche' del versamento dei contributi previdenziali; e) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo; f) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice. 4. Nel contratto stesso, inoltre, e' dato atto del rispetto da parte della Regione degli obblighi spettanti alla stessa in quanto impresa utilizzatrice ed in particolare: a) di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonche' le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilita' o del minore periodo di durata del rapporto; b) di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo; c) di obbligarsi, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonche' del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice.