Art. 252.
      Modalita' del contratto di fornitura di lavoro temporaneo
    1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo e' stipulato in
forma  scritta  con  una  o  piu' imprese fornitrici scelte a seguito
delle normali procedure ad evidenza pubblica previste da norme legali
o regolamentari in vigore nella Regione.
    2.  E'  fatto  divieto  di attivare rapporti per l'assunzione del
personale con soggetti diversi dalle agenzie o imprese abilitate alla
fornitura  di  lavoro  temporaneo  dal  Ministero  del lavoro e della
previdenza  sociale  o  non iscritte all'albo di cui all'Art. 2 della
legge 24 giugno 1997, n. 196.
    3.  Nel  contratto  di  fornitura  sono  specificati  i  seguenti
elementi:
      a) il numero dei lavoratori richiesti;
      b) le  mansioni  alle  quali saranno adibiti i lavoratori ed il
loro inquadramento;
      c) il  luogo,  l'orario ed il trattamento economico e normativo
delle prestazioni lavorative;
      d) l'assunzione     da     parte     dell'impresa    fornitrice
dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento
economico nonche' del versamento dei contributi previdenziali;
      e) la   data   di  inizio  ed  il  termine  del  contratto  per
prestazioni di lavoro temporaneo;
      f) gli   estremi   dell'autorizzazione  rilasciata  all'impresa
fornitrice.
    4.  Nel  contratto  stesso, inoltre, e' dato atto del rispetto da
parte  della  Regione  degli obblighi spettanti alla stessa in quanto
impresa utilizzatrice ed in particolare:
      a) di   comunicare   all'impresa   fornitrice   i   trattamenti
retributivi   e   previdenziali  applicabili,  nonche'  le  eventuali
differenze  maturate  nel  corso  di ciascuna mensilita' o del minore
periodo di durata del rapporto;
      b) di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e
previdenziali  da  questa  effettivamente  sostenuti  in  favore  del
prestatore di lavoro temporaneo;
      c) di   obbligarsi,   in  caso  di  inadempimento  dell'impresa
fornitrice,  al  pagamento  diretto  al  lavoratore  del  trattamento
economico  nonche'  del  versamento  dei  contributi previdenziali in
favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di
rivalsa verso l'impresa fornitrice.