Art. 253.
        Diritti e doveri dei prestatori di lavoro subordinato
    1.  Ai lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo
e'  corrisposto il compenso per la produttivita' collettiva, previsto
per  il personale regionale a tempo indeterminato delle categorie B e
C,  e  per la categoria D, la retribuzione di posizione professionale
nella  misura  minima.  Tali  compensi  sono rapportati al periodo di
lavoro  prestato.  La  spesa relativa non e' posta a carico del fondo
per   il  personale  regionale  definito  dal  contratto  integrativo
aziendale, ma e' stanziata con l'atto che dispone l'utilizzazione dei
suddetti lavoratori.
    2.   L'amministrazione   riconosce   ai   lavoratori   temporanei
l'esercizio dei diritti di liberta' e di attivita' sindacale previsti
dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 e la partecipazione alle assemblee
del  personale  dipendente,  secondo la disciplina in materia dettata
dai  contratti  collettivi  applicabili  al  personale  del  comparto
Regioni-autonomie locali.
    3.  L'amministrazione  si  impegna  ad  assicurare  ai lavoratori
temporanei   utilizzati  tutte  le  misure,  le  informazioni  e  gli
interventi  di  formazione  relativi  alla  sicurezza  e  prevenzione
previsti  dal  decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626, in
particolare   per   quanto   concerne  i  rischi  specifici  connessi
all'attivita'  lavorativa  in  cui  saranno impegnati, secondo quanto
previsto  dai  contratti  collettivi dei dipendenti regionali a tempo
indeterminato.
    4.  Il  prestatore  di lavoro temporaneo si impegna a svolgere la
propria  attivita'  secondo le istruzioni impartite dalla Regione per
l'esecuzione   del   rapporto  di  lavoro  ed  e'  tenuto  inoltre  a
conformarsi  ai  doveri  d'ufficio  e  a  ogni  norma  di  legge,  di
regolamento,   di  quelle  derivanti  dai  contratti  collettivi  sia
nazionali che integrativi, validi per il personale regionale.
    5.  Al prestatore di lavoro temporaneo e' riconosciuto il diritto
di  fruire  dei  servizi  sociali  ed  assistenziali  di cui godono i
dipendenti  regionali,  nel rispetto delle norme e delle disposizioni
vigenti per tali servizi.