Art. 253. Diritti e doveri dei prestatori di lavoro subordinato 1. Ai lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo e' corrisposto il compenso per la produttivita' collettiva, previsto per il personale regionale a tempo indeterminato delle categorie B e C, e per la categoria D, la retribuzione di posizione professionale nella misura minima. Tali compensi sono rapportati al periodo di lavoro prestato. La spesa relativa non e' posta a carico del fondo per il personale regionale definito dal contratto integrativo aziendale, ma e' stanziata con l'atto che dispone l'utilizzazione dei suddetti lavoratori. 2. L'amministrazione riconosce ai lavoratori temporanei l'esercizio dei diritti di liberta' e di attivita' sindacale previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 e la partecipazione alle assemblee del personale dipendente, secondo la disciplina in materia dettata dai contratti collettivi applicabili al personale del comparto Regioni-autonomie locali. 3. L'amministrazione si impegna ad assicurare ai lavoratori temporanei utilizzati tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa in cui saranno impegnati, secondo quanto previsto dai contratti collettivi dei dipendenti regionali a tempo indeterminato. 4. Il prestatore di lavoro temporaneo si impegna a svolgere la propria attivita' secondo le istruzioni impartite dalla Regione per l'esecuzione del rapporto di lavoro ed e' tenuto inoltre a conformarsi ai doveri d'ufficio e a ogni norma di legge, di regolamento, di quelle derivanti dai contratti collettivi sia nazionali che integrativi, validi per il personale regionale. 5. Al prestatore di lavoro temporaneo e' riconosciuto il diritto di fruire dei servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti regionali, nel rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti per tali servizi.