Art. 254.
                Diritti e doveri dell'amministrazione
    1.  L'amministrazione  provvedera'  alla  tempestiva e preventiva
informazione  ai  soggetti  sindacali  sul  numero,  sui  motivi, sul
contenuto,  anche  economico,  sulla durata prevista dei contratti di
lavoro temporaneo e sui relativi costi.
    2.  Nei  casi  di motivate ragioni d'urgenza l'amministrazione si
riserva  di  fornire  l'informazione  in via successiva, comunque non
oltre  i  cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di
fornitura.
    3.  Entro  il  31 gennaio  dell'anno successivo l'amministrazione
fornisce   ai  soggetti  sindacali  di  cui  al  comma  1,  tutte  le
informazioni  necessarie alla verifica del rispetto della percentuale
fissata  dall'Art. 251, nonche' all'A.R.A.N., quelle sull'andamento a
consuntivo,  nell'anno  precedente,  del  numero,  dei  motivi, della
durata  e degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo
stipulati.
    4.  L'amministrazione  nel  caso  in cui utilizzi i prestatori di
lavoro  temporaneo in mansioni che richiedano una sorveglianza medica
speciale  o  comportino  rischi  specifici,  ne  informa i lavoratori
interessati  conformemente  a quanto previsto dal decreto legislativo
19 settembre  1994,  n.  626,  e successive modificazioni. La Regione
osserva,  altresi',  nei confronti dei medesimi prestatori, tutti gli
obblighi  di  protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti
ed  e'  responsabile  per  la  violazione degli obblighi di sicurezza
individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
    5.   L'amministrazione   comunica   tempestivamente   all'impresa
fornitrice,  titolare  del  potere  disciplinare  nei  confronti  dei
lavoratori  temporanei,  le  circostanze  di  fatto  disciplinarmente
rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell'Art. 7
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
    6.  L'amministrazione trasmette, altresi', all'impresa fornitrice
il   contratto  collettivo  nazionale  ed  il  contratto  integrativo
aziendale  vigenti  per i dipendenti regionali nonche' a comunicare i
relativi trattamenti retributivi e previdenziali.
    7.   L'amministrazione   non  utilizza  i  prestatori  di  lavoro
temporaneo  per lo svolgimento di mansioni superiori a quelle per cui
sono stati richiesti.
    8.  L'amministrazione  risponde  in solido, oltre il limite della
garanzia  previsto  dall'Art.  2,  comma  2,  lettera c), della legge
24 giugno  1997,  n.  196,  dell'obbligo  della  retribuzione  e  dei
corrispondenti   obblighi  contributivi  non  adempiuti  dall'impresa
fornitrice,  nonche',  nel caso di mancato adempimento all'obbligo di
informazione, risponde in via esclusiva per le differenze retributive
spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori.
    9.   I   prestatori   di   lavoro  temporaneo  non  si  computano
nell'organico  della  Regione  Lazio  ai  fini  dell'applicazione  di
normative  di  legge  o  di contratto collettivo, fatta eccezione per
quelle  relative  alla  materia  dell'igiene  e  della  sicurezza sul
lavoro.
    10.  L'amministrazione risponde nei confronti dei terzi dei danni
ad  essi  arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio
delle sue mansioni.