Art. 254. Diritti e doveri dell'amministrazione 1. L'amministrazione provvedera' alla tempestiva e preventiva informazione ai soggetti sindacali sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. 2. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza l'amministrazione si riserva di fornire l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura. 3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo l'amministrazione fornisce ai soggetti sindacali di cui al comma 1, tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dall'Art. 251, nonche' all'A.R.A.N., quelle sull'andamento a consuntivo, nell'anno precedente, del numero, dei motivi, della durata e degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati. 4. L'amministrazione nel caso in cui utilizzi i prestatori di lavoro temporaneo in mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, ne informa i lavoratori interessati conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. La Regione osserva, altresi', nei confronti dei medesimi prestatori, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed e' responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. 5. L'amministrazione comunica tempestivamente all'impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell'Art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 6. L'amministrazione trasmette, altresi', all'impresa fornitrice il contratto collettivo nazionale ed il contratto integrativo aziendale vigenti per i dipendenti regionali nonche' a comunicare i relativi trattamenti retributivi e previdenziali. 7. L'amministrazione non utilizza i prestatori di lavoro temporaneo per lo svolgimento di mansioni superiori a quelle per cui sono stati richiesti. 8. L'amministrazione risponde in solido, oltre il limite della garanzia previsto dall'Art. 2, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice, nonche', nel caso di mancato adempimento all'obbligo di informazione, risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori. 9. I prestatori di lavoro temporaneo non si computano nell'organico della Regione Lazio ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. 10. L'amministrazione risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni.