Art. 255.
                  Rapporti con l'impresa fornitrice
    1. Nei contratti di fornitura del lavoro temporaneo dovra' essere
stabilito che l'impresa fornitrice:
      a) debba  corrispondere  al  prestatore  di  lavoro  temporaneo
utilizzato   dalla  Regione  un  trattamento  economico  iniziale  di
categoria  (B1,  B3,  C1,  D1,  D3)  non inferiore a quello cui hanno
diritto i dipendenti regionali di pari categoria;
      b) si  impegni  a  versare al fondo di cui all'Art. 5, comma 2,
della  legge  24 giugno  1997,  n.  196,  un  contributo nell'importo
stabilito dalle norme vigenti;
      c) si   obblighi   a   provvedere  al  versamento  degli  oneri
contributivi,  previdenziali ed assistenziali, previsti dalle vigenti
disposizioni  legislative  nonche'  ad  ottemperare agli obblighi per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  e  le malattie professionali
previsti  dal decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e successive modificazioni;
      d) nel  caso  in  cui  le prestazioni dei lavoratori utilizzati
dalla Regione non fossero adeguate a quanto richiesto, sia tenuta, su
semplice richiesta del dirigente regionale competente, con ogni onere
a  suo carico, alla loro immediata sostituzione. In caso contrario il
relativo contratto di fornitura si intende risolto di diritto;
      e) nel  caso  di  assenze del lavoratore temporaneo per ferie e
malattie  che  superino  il 10% della durata del singolo contratto di
fornitura,  si  impegni all'immediata sostituzione del lavoratore; in
tal   caso   la  Regione  corrispondera'  solo  il  costo  delle  ore
effettivamente prestate.