Art. 255. Rapporti con l'impresa fornitrice 1. Nei contratti di fornitura del lavoro temporaneo dovra' essere stabilito che l'impresa fornitrice: a) debba corrispondere al prestatore di lavoro temporaneo utilizzato dalla Regione un trattamento economico iniziale di categoria (B1, B3, C1, D1, D3) non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti regionali di pari categoria; b) si impegni a versare al fondo di cui all'Art. 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, un contributo nell'importo stabilito dalle norme vigenti; c) si obblighi a provvedere al versamento degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative nonche' ad ottemperare agli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; d) nel caso in cui le prestazioni dei lavoratori utilizzati dalla Regione non fossero adeguate a quanto richiesto, sia tenuta, su semplice richiesta del dirigente regionale competente, con ogni onere a suo carico, alla loro immediata sostituzione. In caso contrario il relativo contratto di fornitura si intende risolto di diritto; e) nel caso di assenze del lavoratore temporaneo per ferie e malattie che superino il 10% della durata del singolo contratto di fornitura, si impegni all'immediata sostituzione del lavoratore; in tal caso la Regione corrispondera' solo il costo delle ore effettivamente prestate.