Art. 256.
      Possibilita' di ricorso ai contratti a tempo determinato
    1.   Fermo  restando  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo
6 settembre  2001,  n.  368,  la  Regione  puo'  stipulare  contratti
individuali  per  l'assunzione  di  personale  a  tempo  determinato,
secondo  la  specifica  disciplina  prevista  dal  vigente  contratto
collettivo nazionale di lavoro, nei seguenti casi:
      a) per  la  sostituzione  di personale assente con diritto alla
conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in distacco
sindacale  e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5
della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni; nei casi
in  cui  si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate (con
l'esclusione   delle  ipotesi  di  sciopero),  l'assunzione  a  tempo
determinato  puo'  essere  anticipata fino a trenta giorni al fine di
assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
      b) per  la  sostituzione  di personale assente per gravidanza e
puerperio,  nelle  ipotesi  di  astensione obbligatoria e facoltativa
previste  dalla  legge  8 marzo 2000, n. 53 e dal decreto legislativo
26 marzo  2001, n. 151; in tali casi l'assunzione a tempo determinato
puo'  avvenire  anche  trenta giorni prima dell'inizio del periodo di
astensione;
      c) per soddisfare le esigenze organizzative dell'ente, nei casi
di  trasformazione  temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale, per un periodo di sei mesi;
      d) per  lo  svolgimento  di  attivita'  stagionali, nell'ambito
delle vigenti disposizioni;
      e) per  soddisfare  particolari  esigenze  straordinarie, anche
derivanti  dall'assunzione  di  nuovi  servizi o dall'introduzione di
nuove  tecnologie,  non  fronteggiabili con il personale in servizio,
nel limite massimo di nove mesi;
      f) per   attivita'   connesse  allo  svolgimento  di  specifici
progetti  o  programmi predisposti dagli enti, quando alle stesse non
sia  possibile  far  fronte  con il personale in servizio, nel limite
massimo di dodici mesi;
      g) per  la  temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse
categorie,  per  un  periodo  massimo  di  otto  mesi e purche' siano
avviate la procedure per la copertura dei posti stessi.