Art. 256. Possibilita' di ricorso ai contratti a tempo determinato 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, la Regione puo' stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, secondo la specifica disciplina prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nei seguenti casi: a) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate (con l'esclusione delle ipotesi di sciopero), l'assunzione a tempo determinato puo' essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; in tali casi l'assunzione a tempo determinato puo' avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di astensione; c) per soddisfare le esigenze organizzative dell'ente, nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di sei mesi; d) per lo svolgimento di attivita' stagionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni; e) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite massimo di nove mesi; f) per attivita' connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi; g) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo massimo di otto mesi e purche' siano avviate la procedure per la copertura dei posti stessi.