Art. 257. Assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato 1. Anche al fine di favorire standard di qualita' nell'erogazione dei servizi, la Regione individua, previa concertazione, i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo. 2. L'amministrazione procedera' a disciplinare le procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine nelle ipotesi di cui all'Art. 256. 3. Nei casi di cui all'Art. 258, comma 1, lettere a) e b), l'amministrazione potra' procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori, ai sensi dell'Art. 283, a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. 4. Nei casi di cui all'Art. 256, comma 1, lettere a) e b), nel contratto individuale e' specificato per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma anche l'altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al comma 3. La durata del contratto puo' comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne.