Art. 257.
     Assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato
    1. Anche al fine di favorire standard di qualita' nell'erogazione
dei servizi, la Regione individua, previa concertazione, i fabbisogni
di personale da assumere ai sensi del presente articolo.
    2.  L'amministrazione  procedera'  a  disciplinare  le  procedure
selettive  per  l'assunzione  di  personale con contratto di lavoro a
termine nelle ipotesi di cui all'Art. 256.
    3.  Nei  casi  di  cui  all'Art.  258,  comma 1, lettere a) e b),
l'amministrazione  potra' procedere ad assunzioni a termine anche per
lo  svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello
sostituito,  assegnato  a  sua  volta, anche attraverso il ricorso al
conferimento  di mansioni superiori, ai sensi dell'Art. 283, a quelle
proprie  del  lavoratore  assente  con diritto alla conservazione del
posto.
    4.  Nei  casi  di cui all'Art. 256, comma 1, lettere a) e b), nel
contratto  individuale  e'  specificato  per  iscritto la causa della
sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi
per   tale   non   solo   il  dipendente  assente  con  diritto  alla
conservazione   del  posto  ma  anche  l'altro  dipendente  di  fatto
sostituito nella particolare ipotesi di cui al comma 3. La durata del
contratto  puo'  comprendere anche periodi di affiancamento necessari
per il passaggio delle consegne.