Art. 258.
Periodo  di  prova  e  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro a tempo
                             determinato
    1.  Il  rapporto  di  lavoro  si  risolve  automaticamente, senza
diritto   al  preavviso,  alla  scadenza  del  termine  indicato  nel
contratto individuale o prima di tale data comunque con il rientro in
servizio del lavoratore sostituito.
    2.  In  tutti  i  casi  in  cui  il  vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro prevede la risoluzione del rapporto con preavviso
o  con  corresponsione  dell'indennita'  sostitutiva dello stesso, ad
eccezione  di  quelli  previsti  dai  commi 1 e 4, per il rapporto di
lavoro  a  tempo determinato il termine di preavviso e' fissato in un
giorno per ogni periodo di lavoro di quindici giorni contrattualmente
stabilito  e comunque non puo' superare i trenta giorni nelle ipotesi
di durata dello stesso superiore all'anno.
    3.  L'assunzione  a tempo determinato puo' avvenire a tempo pieno
ovvero,  per i profili professionali per i quali e' consentito, anche
a tempo parziale.
    4.  Il  lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla
durata  prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad un
periodo  di  prova  non  superiore  comunque  a  due  settimane per i
rapporti  di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli
di  durata  superiore.  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  vigente
contratto  collettivo  nazionale  di lavoro, in qualunque momento del
periodo  di  prova,  ciascuna  delle parti puo' recedere dal rapporto
senza   obbligo  di  preavviso  ne'  di  indennita'  sostitutiva  del
preavviso,  fatti  salvi  i casi di sospensione. Il recesso opera dal
momento  della  comunicazione  alla controparte e ove posto in essere
dall'ente deve essere motivato.