Art. 258. Periodo di prova e risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato 1. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o prima di tale data comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. 2. In tutti i casi in cui il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita' sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dai commi 1 e 4, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso e' fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di quindici giorni contrattualmente stabilito e comunque non puo' superare i trenta giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno. 3. L'assunzione a tempo determinato puo' avvenire a tempo pieno ovvero, per i profili professionali per i quali e' consentito, anche a tempo parziale. 4. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad un periodo di prova non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'ente deve essere motivato.