Art. 259. Trattamento economico e normativo 1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le seguenti precisazioni: a) le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato; b) in caso di assenza per malattia si applica l'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri definiti dal vigente contratto collettivo nazionale, in misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non puo' comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto e' pari alla durata del contratto e non puo' in ogni caso superare il termine massimo fissato dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro; c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di quindici giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio; d) in tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del rapporto a termine non sia possibile applicare le disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, il contratto e' stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione il rapporto e' risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'Art. 2126 del codice civile; e) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni. 2. Il contratto a termine e' nullo e produce unicamente gli effetti di cui all'Art. 2126 del codice civile quando: a) l'applicazione del termine non risulta da atto scritto; b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste dalla presente Sezione. 3. La proroga ed il rinnovo del contratto a tempo determinato sono disciplinati dall'Art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 4. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a termine presso la Regione Lazio, per un periodo di almeno dodici mesi, anche non continuativi, possono essere adeguatamente valutati nell'ambito delle selezioni pubbliche disposte dalla Regione stessa per la copertura di posti vacanti di profilo e categoria identici a quelli per i quali e' stato sottoscritto il contratto a termine.