Art. 259.
                  Trattamento economico e normativo
    1.  Al  personale  assunto  a  tempo  determinato  si  applica il
trattamento economico e normativo previsto per il personale assunto a
tempo  indeterminato,  compatibilmente  con la natura del contratto a
termine, con le seguenti precisazioni:
      a) le  ferie  maturano in proporzione della durata del servizio
prestato;
      b) in  caso  di  assenza  per  malattia si applica l'art. 5 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni
nella legge 11 novembre 1983, n. 638. I periodi per i quali spetta il
trattamento   economico  intero  e  quelli  per  i  quali  spetta  il
trattamento  ridotto  sono  stabiliti  secondo i criteri definiti dal
vigente  contratto  collettivo nazionale, in misura proporzionalmente
rapportata alla durata prevista del servizio, salvo che non si tratti
di  periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico
non  puo' comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di
lavoro. Il periodo di conservazione del posto e' pari alla durata del
contratto e non puo' in ogni caso superare il termine massimo fissato
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
      c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze  fino a un massimo di quindici giorni complessivi e permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio;
      d) in  tutti  i  casi  di  assunzioni  a  tempo determinato per
esigenze  straordinarie  e,  in  generale, quando per la brevita' del
rapporto  a  termine  non sia possibile applicare le disposizioni del
vigente  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro, il contratto e'
stipulato  con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla
normativa  vigente.  Nel  caso  che il dipendente non li presenti nel
termine  prescritto  o  che  non  risulti  in  possesso dei requisiti
previsti   per  l'assunzione  il  rapporto  e'  risolto  con  effetto
immediato, salva l'applicazione dell'Art. 2126 del codice civile;
      e) sono  comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza
dal  lavoro  stabilite  da  specifiche  disposizioni  di  legge per i
lavoratori  dipendenti,  compresa  la  legge  8 marzo  2000, n. 53, e
successive modificazioni.
    2.  Il  contratto  a  termine  e'  nullo e produce unicamente gli
effetti di cui all'Art. 2126 del codice civile quando:
      a) l'applicazione del termine non risulta da atto scritto;
      b) sia  stipulato  al  di  fuori  delle  ipotesi previste dalla
presente Sezione.
    3.  La  proroga  ed  il rinnovo del contratto a tempo determinato
sono  disciplinati  dall'Art.  4  del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368.
    4.  In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
    5.  I  periodi  di  assunzione  con contratto di lavoro a termine
presso  la Regione Lazio, per un periodo di almeno dodici mesi, anche
non  continuativi,  possono essere adeguatamente valutati nell'ambito
delle  selezioni  pubbliche  disposte  dalla  Regione  stessa  per la
copertura  di  posti vacanti di profilo e categoria identici a quelli
per i quali e' stato sottoscritto il contratto a termine.