Art. 261.
                  Contratto di formazione e lavoro
    1.   Fermo   restando   le  disposizioni  del  vigente  contratto
collettivo  nazionale  di lavoro, il contratto di formazione e lavoro
e'  un  contratto di assunzione a tempo determinato, finalizzato allo
scambio  tra  retribuzione  e  prestazione  lavorativa  supportata da
un'esperienza  formativa, per consentire al lavoratore l'acquisizione
della  professionalita'  necessaria  per un suo inserimento nel mondo
del lavoro.
    2.  La  Regione,  nel  perseguire  le finalita' economico-sociali
volte a favorire l'occupazione dei giovani, si impegna a sperimentare
la  stipulazione di contratti di formazione e lavoro, previa verifica
della  disponibilita'  delle  risorse  economiche  e  delle capacita'
formative interne.
    3. I contratti di formazione e lavoro sono stipulati:
      a) per l'acquisizione di professionalita' elevate;
      b) per    agevolare    l'inserimento   professionale   mediante
un'esperienza  lavorativa che consenta un adeguamento delle capacita'
professionali al contesto organizzativo e di servizio.
    4.  Sono  considerate  elevate le professionalita' inserite nella
categoria D.
    5.  Il contratto di formazione e lavoro non puo' essere stipulato
per l'acquisizione di professionalita' ricomprese nella categoria A.
    6.  Per le assunzione di cui al comma 3, lettera a), e' richiesto
il  possesso  del  titolo  di  studio  della  laurea.  In tal caso il
programma  formativo  e'  finalizzato ad assicurare l'acquisizione di
esperienze e conoscenze di carattere operativo.