Art. 261. Contratto di formazione e lavoro 1. Fermo restando le disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, il contratto di formazione e lavoro e' un contratto di assunzione a tempo determinato, finalizzato allo scambio tra retribuzione e prestazione lavorativa supportata da un'esperienza formativa, per consentire al lavoratore l'acquisizione della professionalita' necessaria per un suo inserimento nel mondo del lavoro. 2. La Regione, nel perseguire le finalita' economico-sociali volte a favorire l'occupazione dei giovani, si impegna a sperimentare la stipulazione di contratti di formazione e lavoro, previa verifica della disponibilita' delle risorse economiche e delle capacita' formative interne. 3. I contratti di formazione e lavoro sono stipulati: a) per l'acquisizione di professionalita' elevate; b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacita' professionali al contesto organizzativo e di servizio. 4. Sono considerate elevate le professionalita' inserite nella categoria D. 5. Il contratto di formazione e lavoro non puo' essere stipulato per l'acquisizione di professionalita' ricomprese nella categoria A. 6. Per le assunzione di cui al comma 3, lettera a), e' richiesto il possesso del titolo di studio della laurea. In tal caso il programma formativo e' finalizzato ad assicurare l'acquisizione di esperienze e conoscenze di carattere operativo.