Art. 262. Modalita' di costituzione dei contratti di formazione e lavoro 1. I direttori dei dipartimenti interessati propongono, entro il mese di marzo di ogni anno, alla direzione regionale «Organizzazione e personale» un progetto formativo, propedeutico alla stipulazione di contratti di formazione e lavoro nell'ambito delle risorse disponibili. 2. Il progetto, in conformita' alla modulistica predisposta dall'agenzia Lazio lavoro, deve contenere: a) l'indicazione delle professionalita' per le quali stipulare il contratto e la categoria-posizione economica corrispondente; b) il numero di contratti da stipulare; c) il tempo di durata del contratto, che non puo' superare quella stabilita all'Art. 264, comma 2, e che costituisce elemento essenziale del progetto e del successivo contratto individuale; d) le modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione. 3. Con riferimento a quanto previsto alla lettera a) del comma 2 e' data priorita' ai progetti relativi alla formazione di professionalita' tecniche di elevata specializzazione. 4. Per i progetti formativi relativi all'Art. 261, comma 3, lettera b), i progetti dovranno indicare il responsabile dell'addestramento che avra' cura di affiancare ai contrattisti, dipendenti regionali esperti nella materia e che relazionera' sui risultati dell'attivita' svolta. 5. Nella formulazione del progetto il direttore del dipartimento interessato, dovra' considerare che le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre tipologie di assunzione a tempo determinato. 6. Il progetto e' adottato con determinazione del direttore regionale della direzione «Organizzazione e personale», ed e' inviato all'agenzia Lazio lavoro per la relativa approvazione. 7. Il periodo obbligatorio di formazione, che esclude ogni prestazione lavorativa, e' non inferiore a 130 ore complessive per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'Art. 263 comma 3, lettera a), mentre non puo' essere inferiore a 20 ore per i lavoratori assunti ai sensi dell'Art. 261, comma 3, lettera b) ed e' destinato, in questo secondo caso, alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonche' alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica. 8. L'attivita' formativa si svolge nell'ambito del periodo stabilito di durata del rapporto. Gli oneri della formazione non gravano sulle risorse previste per il personale regionale definite dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. 9. Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione rispetto a quelle previste dall'art. 16, comma 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, non sono retribuite. 10. L'amministrazione si riserva la facolta' di apportare variazioni alle modalita' del programma formativo nel rispetto della funzione del contratto, fermo restando il numero di ore programmate.