Art. 262.
   Modalita' di costituzione dei contratti di formazione e lavoro
    1.  I direttori dei dipartimenti interessati propongono, entro il
mese  di marzo di ogni anno, alla direzione regionale «Organizzazione
e personale» un progetto formativo, propedeutico alla stipulazione di
contratti   di   formazione   e   lavoro  nell'ambito  delle  risorse
disponibili.
    2.  Il  progetto,  in  conformita'  alla  modulistica predisposta
dall'agenzia Lazio lavoro, deve contenere:
      a) l'indicazione  delle professionalita' per le quali stipulare
il contratto e la categoria-posizione economica corrispondente;
      b) il numero di contratti da stipulare;
      c) il  tempo  di  durata  del  contratto, che non puo' superare
quella  stabilita  all'Art.  264, comma 2, e che costituisce elemento
essenziale del progetto e del successivo contratto individuale;
      d) le modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione.
    3.  Con riferimento a quanto previsto alla lettera a) del comma 2
e'   data   priorita'   ai   progetti  relativi  alla  formazione  di
professionalita' tecniche di elevata specializzazione.
    4.  Per  i  progetti  formativi  relativi  all'Art. 261, comma 3,
lettera b),    i   progetti   dovranno   indicare   il   responsabile
dell'addestramento  che  avra'  cura  di  affiancare ai contrattisti,
dipendenti  regionali  esperti  nella  materia e che relazionera' sui
risultati dell'attivita' svolta.
    5.  Nella formulazione del progetto il direttore del dipartimento
interessato,  dovra'  considerare  che  le esigenze organizzative che
giustificano  l'utilizzo  dei  contratti  di  formazione e lavoro non
possono  contestualmente  essere  utilizzate  per  altre tipologie di
assunzione a tempo determinato.
    6.  Il  progetto  e'  adottato  con  determinazione del direttore
regionale della direzione «Organizzazione e personale», ed e' inviato
all'agenzia Lazio lavoro per la relativa approvazione.
    7.  Il  periodo  obbligatorio  di  formazione,  che  esclude ogni
prestazione  lavorativa, e' non inferiore a 130 ore complessive per i
lavoratori  assunti  con  contratto  di  formazione e lavoro ai sensi
dell'Art. 263 comma 3, lettera a), mentre non puo' essere inferiore a
20  ore  per  i  lavoratori  assunti ai sensi dell'Art. 261, comma 3,
lettera  b)  ed e' destinato, in questo secondo caso, alla formazione
di   base   relativa   alla   disciplina   del  rapporto  di  lavoro,
all'organizzazione  del lavoro nonche' alla prevenzione ambientale ed
antinfortunistica.
    8.  L'attivita'  formativa  si  svolge  nell'ambito  del  periodo
stabilito  di  durata  del  rapporto.  Gli oneri della formazione non
gravano  sulle  risorse  previste per il personale regionale definite
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
    9.  Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione rispetto
a  quelle  previste dall'art. 16, comma 5 del decreto-legge 16 maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, non sono retribuite.
    10.   L'amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di  apportare
variazioni  alle modalita' del programma formativo nel rispetto della
funzione del contratto, fermo restando il numero di ore programmate.