Art. 263. Modalita' di selezione del personale 1. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro, avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nella Regione, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate da specificare nel relativo progetto. 2. Qualora sia richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, l'avviamento a selezione riguardera' gli iscritti nelle liste di collocamento secondo le procedure vigenti. 3. Possono essere assunte con contratto di formazione e lavoro solo le persone con eta' compresa tra sedici e trentadue anni. 4. Il lavoratore, prima della stipulazione del contratto individuale, e' tenuto ad attestare che non e' in possesso della professionalita' che costituisce lo scopo del programma formativo.