Art. 263.
                Modalita' di selezione del personale
    1.  Le  selezioni  dei  candidati  destinatari  del  contratto di
formazione  e lavoro, avvengono nel rispetto della normativa generale
vigente  in  tema  di  reclutamento  nella  Regione,  ivi comprese le
disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando
procedure semplificate da specificare nel relativo progetto.
    2.   Qualora   sia  richiesto  il  solo  requisito  della  scuola
dell'obbligo, l'avviamento a selezione riguardera' gli iscritti nelle
liste di collocamento secondo le procedure vigenti.
    3.  Possono  essere  assunte con contratto di formazione e lavoro
solo le persone con eta' compresa tra sedici e trentadue anni.
    4.   Il   lavoratore,  prima  della  stipulazione  del  contratto
individuale,  e'  tenuto  ad  attestare  che non e' in possesso della
professionalita' che costituisce lo scopo del programma formativo.